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Amianto prima dei lavori: cosa cambia nei cantieri dal 2026

Blog | Cantieri e sicurezza

Prima di demolire una parete, forare una canna fumaria o rifare una copertura non basta domandare se “sembra eternit”. Dal 2026 la ricerca preventiva dei materiali a potenziale contenuto d’amianto è ancora più esplicita: documenti, sopralluogo competente e, quando necessario, campionamento devono precedere il cantiere, non inseguirlo.

amianto | ristrutturazione | demolizione | sicurezza sul lavoro | D.Lgs. 213/2025

Tecnico che esamina prima dei lavori una copertura, tubazioni coibentate e pavimenti potenzialmente contenenti amianto
L’amianto non si cerca soltanto sulle coperture: la ricognizione deve seguire storia, materiali e lavorazioni previste nell’edificio reale.

Quadro normativo verificato al 18 settembre 2026.

Il trapano incontra uno strato inatteso, l’operaio si ferma e qualcuno pronuncia la frase che non dovrebbe mai aprire una discussione di cantiere: «Ormai abbiamo cominciato». Con l’amianto, cominciare senza aver prima cercato è precisamente il problema.

La legge 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto la cessazione dell’impiego dell’amianto, ma non ha fatto sparire i materiali già installati. Coperture e lastre in cemento-amianto sono soltanto la parte più riconoscibile: materiali contenenti amianto possono trovarsi in coibentazioni, rivestimenti spruzzati, pannelli, pavimenti vinilici e relativi collanti, guarnizioni, canne fumarie, serbatoi, tubazioni e componenti impiantistici. Età e aspetto sono indizi, non una diagnosi.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha modificato il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 recependo la direttiva (UE) 2023/2668. Il punto operativo più importante per chi apre un cantiere è semplice: l’individuazione deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. La semplicità della frase non deve far dimenticare che il percorso corretto cambia secondo edificio, attività e materiale. Questo approfondimento sviluppa in modo specialistico il tema già richiamato nella guida ArkiStudio “Sicuri per mestiere”.

Che cosa è cambiato nel 2026

Il nuovo testo dell’articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro, prima di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, di adottare ogni misura necessaria per individuare materiali a potenziale contenuto d’amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari. Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992 deve ricercare informazioni presso proprietari, altri datori di lavoro e fonti pertinenti, compresi i registri. Se le informazioni non sono disponibili, deve far esaminare la possibile presenza di amianto da un operatore qualificato secondo la legislazione e le prassi nazionali e acquisirne l’esito prima dei lavori.

Non è quindi sufficiente inserire nel preventivo una formula generica come “eventuale amianto da valutare in corso d’opera”. La verifica deve dialogare con il progetto e con il modo in cui si intende lavorare: una lastra integra che non verrà toccata pone domande diverse da una coibentazione che deve essere tagliata, da un pavimento da rimuovere o da una tubazione che attraversa la zona di demolizione.

Le principali novità del D.Lgs. 213/2025 rilevanti per il cantiere.
Tema Che cosa richiede oggi il quadro normativo Errore da evitare
Ricerca preventiva Informazioni, registri ed esame qualificato devono portare a un risultato acquisito prima di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Affidarsi soltanto all’anno catastale o a un’occhiata dal basso.
Valutazione del rischio Per ogni attività che possa esporre a polveri di amianto vanno determinate natura e grado dell’esposizione; la rimozione riceve priorità rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica nel quadro previsto dalla norma. Trasformare la priorità in uno slogan secondo cui ogni materiale presente debba essere rimosso immediatamente e senza valutazione.
Notifica L’articolo 250 amplia e dettaglia la notifica all’organo di vigilanza per i lavori nei quali i lavoratori sono o possono essere esposti. Confondere notifica, piano di lavoro, pratica edilizia e formulario dei rifiuti.
Valore limite Il limite è 0,01 fibre/cm³ come media ponderata su otto ore; superarlo impone l’arresto immediato dei lavori e misure correttive. Leggere il limite come una soglia di innocuità o come autorizzazione a produrre polvere fino a quel valore.
Metodo di misura Dal 21 dicembre 2029 la misurazione dovrà avvenire con microscopia elettronica o metodo almeno equivalente, secondo il futuro decreto attuativo richiamato dalla legge. Presentare oggi come già applicabile un metodo futuro non ancora definito dal previsto decreto nazionale.

La regola pratica: il rischio amianto non si gestisce scrivendo “prestare attenzione”. Si gestisce conoscendo prima materiali e lavorazioni e affidando ogni fase ai soggetti competenti.

Individuare non significa indovinare

1. Ricostruire storia e documenti

La prima ricerca riguarda epoca di costruzione e trasformazioni, capitolati, libretti, elaborati, precedenti bonifiche, censimenti, analisi, piani di controllo e manutenzione, formulari e certificazioni di restituzione. I documenti devono essere collegati con precisione alle porzioni interessate: una relazione relativa alla centrale termica non esclude materiali in copertura; una bonifica parziale non dimostra che l’intero immobile sia privo di amianto.

Il datore di lavoro deve richiedere al proprietario le informazioni disponibili. Conserva però il proprio obbligo di individuazione e valutazione: il silenzio dell’archivio non diventa una prova negativa.

2. Eseguire una ricognizione mirata alle lavorazioni

Il sopralluogo deve mettere in relazione materiali sospetti e azioni previste. Occorre chiedersi dove saranno praticati fori e tagli, quali rivestimenti verranno demoliti, quali impianti saranno rimossi, dove passeranno i ponteggi, come verranno movimentati i materiali e quali zone resteranno occupate. La mappa utile al cantiere non è un elenco astratto: localizza il materiale, ne descrive accessibilità e stato e chiarisce se l’intervento possa disturbarlo.

3. Campionare soltanto con una strategia

Quando la documentazione non consente di escludere o confermare la presenza, l’esame può richiedere campionamenti e analisi. Il campione deve essere rappresentativo e prelevato senza diffondere fibre, secondo un piano definito da personale competente; il laboratorio e il metodo analitico devono essere adeguati allo scopo. Un singolo campione negativo non “assolve” automaticamente tutti i materiali visivamente simili presenti in un fabbricato eterogeneo.

La ricerca invasiva va coordinata con la sicurezza e con l’occupazione dei locali. Aprire un controsoffitto o incidere un rivestimento per “vedere che cosa c’è” è già un’attività da pianificare, non una scorciatoia per evitare la pianificazione.

Materiale compatto, friabile e stato di conservazione

“Contiene amianto” è un’informazione essenziale, ma non esaurisce la valutazione. Il D.M. 6 settembre 1994 distingue e disciplina la gestione dei materiali in funzione, tra l’altro, della possibilità che possano essere sbriciolati o ridotti in polvere con la sola pressione manuale, del loro stato di conservazione, dell’accessibilità, delle correnti d’aria e delle attività che possono danneggiarli.

Un manufatto compatto in buone condizioni non equivale a un materiale friabile danneggiato. Allo stesso tempo, taglio, molatura, perforazione, rottura e caduta possono trasformare una situazione apparentemente stabile in una sorgente di esposizione. La decisione tra controllo e manutenzione, incapsulamento, confinamento o rimozione non può quindi basarsi solo sulla parola “eternit” né sul colore della superficie.

La nuova priorità accordata alla rimozione nell’articolo 249 del D.Lgs. 81/2008 opera all’interno della valutazione dei rischi per le attività lavorative interessate. Non cancella la necessità di progettare la bonifica, proteggere lavoratori e ambiente, scegliere il momento adeguato e considerare i rischi aggiuntivi. Rimuovere male può essere più pericoloso che gestire temporaneamente un materiale integro secondo un programma di controllo.

Notifica e piano di lavoro non sono la stessa cosa

La notifica dell’articolo 250 informa l’organo di vigilanza prima delle attività che espongono o possono esporre a polvere proveniente da amianto o materiali contenenti amianto. Il testo aggiornato richiede informazioni sul cantiere, sul materiale, sui procedimenti, sui lavoratori, sulla formazione e sorveglianza sanitaria, sulla durata e sulle misure adottate. La disciplina delle esposizioni sporadiche e di debole intensità va verificata rigorosamente: dopo la modifica del 2026, al ricorrere di tutte le condizioni previste l’esclusione riguarda la notifica, non una generale scomparsa degli altri obblighi di protezione.

Il piano di lavoro dell’articolo 256 riguarda i lavori di demolizione o rimozione di amianto. È predisposto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice e descrive misure e procedure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano viene trasmesso all’organo di vigilanza almeno trenta giorni prima dell’inizio, salvo i casi di urgenza espressamente disciplinati; la sua trasmissione sostituisce la notifica per le attività comprese nel piano.

Questi documenti non sostituiscono il progetto edilizio, il PSC o il POS e non coincidono con la gestione dei rifiuti. Devono essere coerenti tra loro: fasi, accessi, confinamenti, opere provvisionali, interferenze, emergenze e sequenza della demolizione non possono raccontare cinque cantieri diversi.

Chi può eseguire la bonifica

La bonifica di beni contenenti amianto richiede un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10, con sottocategorie coerenti con la matrice: 10A per materiali edili in matrici cementizie o resinoidi; 10B per materiali friabili e le altre tipologie elencate dall’Albo. Categoria, classe, responsabile tecnico e validità dell’iscrizione devono essere controllati sul caso concreto, non dedotti dal fatto che l’impresa svolga normalmente demolizioni.

Ruoli: chi deve fare che cosa

Schema orientativo: incarichi e responsabilità vanno verificati sul contratto e sull’organizzazione reale.
Soggetto Compito essenziale Non deve presumere che…
Proprietario o gestore Rende disponibili censimenti, analisi, manutenzioni e bonifiche; gestisce i materiali presenti nell’edificio secondo il quadro applicabile. L’assenza di un cartello significhi assenza di amianto.
Committente / responsabile dei lavori Organizza l’incarico e la selezione delle imprese considerando il rischio; adempie agli obblighi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. La voce “demolizioni” nel computo includa automaticamente diagnosi e bonifica.
Progettista e direttore dei lavori Integrano le informazioni disponibili nelle scelte tecniche e nella sequenza delle opere; segnalano incompatibilità e varianti necessarie. Un materiale sospetto possa essere trattato come un normale rifiuto da costruzione.
CSP / CSE Considerano il rischio e le interferenze nei compiti di coordinamento previsti, verificando coerenza tra organizzazione del cantiere e procedure. Coordinare significhi sostituirsi agli obblighi propri del datore di lavoro.
Datore di lavoro esecutore Individua il pericolo prima dei lavori, valuta l’esposizione, organizza formazione, sorveglianza, misure e documenti richiesti. Una relazione del committente elimini la necessità di valutare le proprie lavorazioni.
Impresa di bonifica Opera nell’ambito dell’iscrizione richiesta, predispone il piano di lavoro quando dovuto e attua confinamento, decontaminazione e gestione dei rifiuti. L’iscrizione all’Albo sostituisca progetto, piano e controllo dell’esecuzione.

Se il materiale sospetto compare durante i lavori

Il rinvenimento imprevisto non si risolve coprendo il punto con un telo e continuando nella stanza accanto. Se vi è motivo di ritenere che un materiale contenente amianto non identificato sia stato coinvolto producendo polvere, il nuovo articolo 254 prescrive la cessazione immediata dei lavori. La zona deve essere controllata, l’accesso impedito, l’evento valutato e il lavoro può riprendere soltanto dopo misure adeguate.

  1. fermare la lavorazione e non spostare o pulire con metodi che disperdano polvere;
  2. delimitare l’area e impedire accessi non necessari;
  3. informare secondo l’organizzazione di cantiere datore di lavoro, preposto, direzione lavori e coordinatore, se presenti;
  4. far valutare il materiale e l’eventuale contaminazione da soggetti competenti;
  5. aggiornare valutazione, documenti e sequenza operativa;
  6. affidare l’eventuale bonifica a impresa abilitata e riprendere soltanto dopo le verifiche pertinenti.

Aspirapolvere domestici, scope, aria compressa e lavaggi improvvisati possono estendere la contaminazione. Anche i DPI non trasformano un lavoratore non formato in un addetto alla bonifica.

Tre casi pratici

Rifacimento di una copertura in cemento-amianto

Occorre confermare materiali e superfici, valutare stato e accessibilità, scegliere impresa in categoria 10A con classe adeguata, coordinare piano di lavoro, ponteggi e protezione dalle cadute, organizzare imballaggio, trasporto e destinazione dei rifiuti, conservando formulari e documenti finali. La sostituzione della copertura è anche un intervento edilizio e strutturale da inquadrare separatamente: la bonifica non assorbe titoli e verifiche ulteriori.

Ristrutturazione interna di un edificio realizzato prima del 28 aprile 1992

Non basta guardare la facciata. La ricognizione segue pavimenti e collanti, pannelli, controsoffitti, cavedi, guarnizioni, canne fumarie e vecchie coibentazioni in relazione alle demolizioni previste. Le zone non accessibili vanno gestite nel piano di indagine e nella sequenza delle aperture; l’assenza di amianto in un campione non si estende automaticamente a strati, locali o campagne costruttive differenti.

Impianto industriale mantenuto in esercizio

La sfida è l’interferenza: personale, produzione, ventilazione, vie di transito e componenti caldi o in pressione. Diagnosi, fermate, segregazione e ripristino devono essere concordati prima. Il documento di gestione dell’edificio e la valutazione dell’impresa che interviene hanno funzioni diverse e devono scambiarsi informazioni senza confondersi.

I documenti da conservare

  • ricostruzione documentale, mappa delle zone esaminate e limiti dell’indagine;
  • verbali di sopralluogo, piano di campionamento, catena di custodia e rapporti di prova;
  • valutazione del rischio e documenti di coordinamento aggiornati;
  • notifica o piano di lavoro, con ricevute e comunicazioni dell’organo di vigilanza;
  • verifica dell’iscrizione dell’impresa all’Albo, formazione e idoneità previste;
  • tracciabilità dei rifiuti, formulari e attestazioni dell’impianto destinatario;
  • controlli ambientali e certificazione di restituibilità quando richiesti per il tipo di bonifica;
  • elaborati aggiornati che indichino eventuali materiali rimasti in sede e relativo programma di controllo.

Una relazione finale utile non dice soltanto che “la bonifica è terminata”: chiarisce che cosa è stato rimosso, da dove, con quale procedura, che cosa è rimasto, quali aree non sono state investigate e quali obblighi continuano.

Checklist prima di aprire il cantiere

  1. Le date di costruzione e delle principali trasformazioni sono documentate?
  2. Esistono censimenti, campionamenti, bonifiche o programmi di controllo precedenti?
  3. La ricognizione copre esattamente le zone e gli strati che saranno interessati?
  4. L’eventuale campionamento è stato progettato ed eseguito da soggetti competenti?
  5. Valutazione del rischio, computo, tempi e progetto considerano gli esiti?
  6. L’impresa di bonifica ha categoria e classe adeguate e iscrizione valida?
  7. Notifica, piano di lavoro e documenti di cantiere sono coerenti e trasmessi nei tempi applicabili?
  8. Accessi, confinamento, decontaminazione, emergenze e rifiuti hanno una sequenza definita?
  9. È stabilito chi autorizza la ripresa dopo un rinvenimento o dopo la bonifica?
  10. La documentazione finale aggiornerà la conoscenza dell’immobile?

Fonti ufficiali