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Blog | Progettazione e cantiere

I CAM edilizia non si risolvono scegliendo un materiale dichiarato sostenibile. Il D.M. 24 novembre 2025 richiede di collegare progetto, capitolato, prove sui prodotti e verifiche in cantiere. Per applicarlo correttamente bisogna prima individuare l’ambito dell’affidamento e il regime transitorio, senza estendere indistintamente gli obblighi a ogni ristrutturazione privata.

CAM edilizia | Appalti pubblici | Relazione CAM | Materiali | Direzione lavori

Diagramma illustrato che collega progetto, capitolato, documenti dei materiali e verifiche della direzione lavori per i CAM edilizia
La conformità ambientale deve essere riconoscibile nelle scelte progettuali, nei documenti dei prodotti e nell’esecuzione dei lavori.

Quadro normativo al 7 ottobre 2026.

Una scheda commerciale può descrivere un prodotto come ecologico, ma non dimostra automaticamente il rispetto del criterio richiesto da un appalto. Occorre sapere quale requisito verificare, con quale documento e su quale prodotto effettivamente consegnato.

Per committenti, progettisti e imprese il punto operativo è questo: definire le prestazioni prima dell’acquisto e mantenere leggibile il collegamento fra ciò che si progetta e ciò che si realizza. La direzione lavori deve poter ricostruire quel collegamento durante l’esecuzione.

Il decreto del 2025 e gli affidamenti interessati

Il D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi per progettazione, direzione lavori, manutenzione ed esecuzione di interventi edilizi. Sostituisce il decreto del 23 giugno 2022 e il correttivo del 5 agosto 2024, con le condizioni transitorie previste dall’articolo 2.

Il riferimento è l’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici. L’allegato distingue specifiche tecniche e clausole contrattuali obbligatorie dai criteri premianti, da considerare nelle procedure pertinenti. Non tutte le prescrizioni, quindi, hanno la stessa funzione. Per opere parziali e manutenzioni conta anche la pertinenza del singolo criterio rispetto all’intervento.

Non è un obbligo generalizzato per tutta l’edilizia privata. L’allegato include però casi specifici, come i lavori pubblici di urbanizzazione a scomputo realizzati da privati, direttamente o in convenzione. La parola “privato” non basta dunque né per escludere né per affermare l’applicazione: occorre qualificare l’opera e il rapporto contrattuale.

Quali CAM applicare durante il passaggio fra i decreti

La circolare MASE del 10 aprile 2026, prot. 77569, indica il 2 febbraio 2026 come data di entrata in vigore e chiarisce gli articoli 1 e 2. Per affidare servizi di progettazione e direzione lavori rileva la pubblicazione del bando o l’invio degli inviti: le procedure precedenti restano nel regime 2022, quelle avviate da tale data ricadono nel nuovo decreto.

Per lavori e affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e lavori, la circolare precisa che “validato in vigenza” va letto rispetto alla disciplina CAM usata per redigere, verificare e validare il progetto, non soltanto rispetto al giorno del calendario.

  • Il precedente regime può proseguire se il PFTE, per l’affidamento congiunto, o il progetto esecutivo, per i lavori, è conforme ai CAM 2022/2024 e il bando o invito parte entro tre mesi dalla validazione.
  • Secondo la circolare, la validazione può essere anche successiva al 2 febbraio 2026: devono comunque ricorrere entrambe le condizioni.
  • Per la progettazione interna alla stazione appaltante non ancora validata alla data indicata, il progetto deve essere adeguato ai nuovi CAM prima della validazione.

Non basta quindi scrivere “progetto iniziato prima”. Conviene ricostruire incarico, procedura, disciplina progettuale, validazione e avvio della gara, conservando gli atti che giustificano la scelta.

La Relazione CAM accompagna la progettazione

Il criterio 2.1.1 richiede la Relazione CAM di progetto fin dal PFTE, il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il contenuto va proporzionato al livello di dettaglio, alla tipologia e alla complessità dell’intervento. Deve rendere rintracciabili scelte, elaborati, requisiti dei materiali e mezzi di prova da consegnare alla direzione lavori.

Come impostazione pratica, per ciascun criterio suggerisco di annotare il requisito pertinente, l’elaborato che lo recepisce e il documento previsto per verificarlo. Quando un criterio non viene applicato, la motivazione tecnica deve essere esplicita: una casella vuota non spiega se si tratti di esclusione legittima o di omissione.

Il capitolato completa questo lavoro. Il criterio 2.1.2 vi collega i requisiti dei prodotti alle prove richieste all’appaltatore. È utile verificare in anticipo la disponibilità della documentazione presso i fornitori: scoprire una carenza dopo l’ordine rende più difficile gestire acquisti e sostituzioni.

Dal capitolato alle verifiche della direzione lavori

Una buona organizzazione documentale parte dalla corrispondenza fra prodotto previsto, prodotto proposto e prodotto consegnato. Una certificazione riferita a una linea commerciale diversa non va automaticamente estesa al materiale presente in cantiere.

Il criterio 3.1.1 prevede una Relazione CAM dell’impresa appaltatrice, aggiornata con l’avanzamento dei lavori e presentata alla DL allo stato finale. Comprende prodotti, gestione ambientale del cantiere, gestione e tracciamento dei rifiuti ed eventuali varianti. Le variazioni sostanziali richiedono nuovamente le verifiche previste dal criterio interessato.

Per lavorare con ordine, conviene concordare un registro delle forniture: riferimento di capitolato, prodotto, prova, esito del controllo e posizione di impiego. Il registro non sostituisce i documenti richiesti; permette di ritrovarli e di distinguere una proposta ancora da valutare da una fornitura verificata.

Il controllo non termina sulla carta. Le misure ambientali dell’impresa devono trovare riscontro nell’organizzazione del cantiere. Anche una sostituzione apparentemente equivalente va esaminata rispetto ai requisiti pertinenti, senza limitarsi al prezzo o alla prestazione energetica dichiarata.

Le domande da chiarire prima dell’affidamento

Per impostare incarichi e offerte confrontabili propongo quattro domande operative:

  1. Quale regime si applica? Identificare decreto, eventuale transitorio e atti che ne sostengono l’utilizzo.
  2. Quali prestazioni entrano nell’incarico? Precisare elaborati, coordinamento fra discipline e verifiche previste, senza rinviare tutto alla fase esecutiva.
  3. Quali prove accompagnano i prodotti? Indicare requisiti e documenti nel capitolato, così che l’impresa possa considerarli nell’offerta.
  4. Come si gestiscono cambi e consegna? Concordare il percorso di valutazione delle alternative e l’organizzazione dei documenti finali.

Per il committente questo significa chiedere un servizio definito, non soltanto una generica “conformità CAM”. Tempi e compensi vanno rapportati alle attività effettive. Una raccolta documentale costruita durante i lavori è più controllabile di una richiesta indistinta a cantiere chiuso.

La disciplina speciale per la ricostruzione pubblica post sisma 2016

Che cosa significa per un intervento privato

Per una normale ristrutturazione privata non si può dedurre dal solo D.M. un obbligo indistinto di applicare tutti i CAM. Vanno comunque verificati la natura dell’intervento, eventuali richiami nelle condizioni di finanziamento e gli impegni contrattuali assunti.

Anche quando i CAM non sono obbligatori, chiedere prestazioni chiare e documenti coerenti resta utile. L’eventuale scelta volontaria va delimitata nell’incarico: quali requisiti si vogliono raggiungere e come saranno verificati. Sostenibilità, costo e manutenzione possono così diventare criteri di confronto concreti, senza promesse generiche.

Fonti normative