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Blog | Impianti e documentazione
DiCo e DiRi non sono due moduli intercambiabili e non trasformano una verifica sommaria in una conformità generale dell’immobile. La prima nasce dai lavori eseguiti da un’impresa abilitata; la seconda può sostituirla, con limiti precisi, soltanto per impianti anteriori al 27 marzo 2008.
Quadro normativo verificato al 5 settembre 2026.
«Manca la conformità dell’impianto: facciamo una DiRi». La frase è frequente nelle compravendite, nelle ristrutturazioni e nelle pratiche di agibilità, ma può essere corretta oppure completamente fuori strada. Tutto dipende da una domanda preliminare: quando è stato realizzato o modificato l’impianto?
La dichiarazione di conformità — DiCo — e la dichiarazione di rispondenza — DiRi — hanno origine, firmatari e campo di utilizzo diversi. Nessuna è una “patente eterna”: vanno letti impianto, lavori, allegati, progetto o schema e modifiche successive.
Il riferimento centrale è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, nel testo vigente. Il decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2008; il limite temporale posto dall’articolo 7, comma 6, alla DiRi resta decisivo.
La risposta breve: DiCo e DiRi non certificano la stessa storia
| Aspetto | DiCo | DiRi |
|---|---|---|
| Quando nasce | Al termine dei lavori eseguiti dall’impresa installatrice, dopo le verifiche previste e quelle di funzionalità. | Quando la DiCo non è stata prodotta o non è più reperibile, ma soltanto per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008. |
| Chi la emette | L’impresa installatrice abilitata per lo specifico settore, secondo il modello ministeriale. | Un professionista o, nei soli casi consentiti, il responsabile tecnico di un’impresa abilitata, con requisiti ed esperienza stabiliti dall’art. 7, comma 6. |
| Base tecnica | Lavori direttamente eseguiti, progetto o schema, materiali impiegati, verifiche e allegati. | Sopralluogo e accertamenti sull’impianto esistente, con estensione motivata rispetto a tipologia, complessità e accessibilità. |
| Che cosa non è | Non è una dichiarazione CE di prodotto, né una verifica periodica, né la conformità urbanistica dell’immobile. | Non è un duplicato della DiCo, non ricostruisce automaticamente la storia dei lavori e non sana opere successive irregolari. |
Regola pratica: prima della sigla viene la data dell’impianto; prima del timbro viene il perimetro di ciò che è stato davvero accertato.
Quali impianti rientrano nel D.M. 37/2008
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati nell’edificio o nelle pertinenze; per gli impianti collegati a reti di distribuzione il perimetro parte dal punto di consegna. L’articolo 1 comprende, in sintesi:
- impianti elettrici, impianti di autoproduzione ricadenti nelle definizioni del decreto, protezione contro le scariche atmosferiche e automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici per segnali, dati e sicurezza, comprese le infrastrutture in fibra ottica secondo il testo aggiornato;
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, ventilazione e aerazione;
- impianti idrici e sanitari;
- distribuzione e utilizzazione del gas, comprese le opere funzionalmente connesse indicate dal decreto;
- ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi analoghi, fermo il coordinamento con la disciplina specifica;
- impianti di protezione antincendio.
La classificazione non assorbe le discipline specifiche. Macchine, ascensori, attrezzature a pressione, prevenzione incendi e luoghi di lavoro possono richiedere ulteriori documenti e controlli. Una DiCo elettrica, per esempio, non sostituisce le verifiche obbligatorie del luogo di lavoro né la dichiarazione UE del costruttore di una macchina.
“Conforme” non significa “conforme a tutto”
Il documento impiantistico non dimostra lo stato legittimo urbanistico, la regolarità catastale, l’idoneità strutturale o la conformità antincendio dell’intera attività. Dimostra ciò che la legge gli assegna e ciò che il suo oggetto descrive. Per questo un fascicolo serio separa i diversi piani e poi li coordina.
La DiCo: una dichiarazione dell’impresa sui lavori eseguiti
L’articolo 7 stabilisce che, al termine dei lavori e dopo le verifiche previste dalla normativa vigente — comprese quelle di funzionalità — l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto della regola dell’arte. L’impresa deve essere abilitata per la specifica lettera e settore di attività; l’abilitazione deriva dall’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e dalla presenza dei requisiti tecnico-professionali previsti dagli articoli 3 e 4.
La DiCo non è quindi una perizia acquistabile a posteriori da un professionista estraneo ai lavori. È l’atto con cui l’impresa che ha operato si assume la responsabilità della corretta esecuzione nel perimetro dichiarato. Il modello vigente è quello sostituito dal D.M. 19 maggio 2010.
Il progetto non è facoltativo: cambia chi può redigerlo
Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti indicati dall’articolo 5 deve essere redatto un progetto. Sopra le soglie o nelle situazioni speciali elencate al comma 2 il progetto compete a un professionista iscritto all’albo per la specifica competenza tecnica. Negli altri casi può predisporlo il responsabile tecnico dell’impresa, almeno come schema funzionale ed effettivo dell’opera.
Ne deriva un errore ricorrente: “sotto soglia il progetto non serve”. In realtà, nei casi disciplinati dall’articolo 5, cambia il soggetto che lo redige; non scompare la necessità di descrivere tecnicamente l’impianto. Se in corso d’opera intervengono varianti, la documentazione deve essere integrata e la DiCo deve riferirsi anche a esse.
Una DiCo senza allegati è un fascicolo incompleto
L’articolo 7 rende parti integranti della dichiarazione la relazione materiali e il progetto. Il modello ministeriale richiede inoltre schema dell’impianto quando pertinente, riferimenti a dichiarazioni precedenti o parziali e documentazione sui requisiti tecnico-professionali dell’impresa. Rapporti di prova, regolazioni e manuali possono completare il fascicolo.
Prima di archiviare il documento occorre controllare almeno:
- impresa, committente, edificio e unità immobiliare correttamente identificati;
- settore di abilitazione coerente con l’impianto;
- tipo di intervento e descrizione dell’opera;
- progettista e progetto, quando richiesti, oppure schema redatto dal responsabile tecnico;
- norme e regola tecnica richiamate in modo pertinente alla data dei lavori;
- relazione materiali, schema, riferimenti a parti preesistenti e allegati obbligatori;
- firme e date coerenti, senza correzioni o campi essenziali lasciati in bianco.
Che cosa prova davvero la DiCo — e che cosa non può provare
Una DiCo correttamente formata attesta che l’impresa, per i lavori identificati e alla data indicata, ha eseguito le verifiche richieste e dichiara l’opera conforme alla regola dell’arte. Il suo valore tecnico dipende anche dalla possibilità di riconoscere con precisione il perimetro dell’intervento.
Se la dichiarazione riguarda il rifacimento parziale, l’articolo 7, comma 3, precisa che progetto, DiCo e collaudo si riferiscono alla sola parte oggetto dei lavori, pur dovendo tenere conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Progetto e dichiarazione devono indicare espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.
La DiCo, invece, non dimostra automaticamente che:
- tutto l’impianto dell’edificio sia stato rifatto, se l’incarico riguardava una sola parte;
- nessuno abbia eseguito modifiche successive;
- l’impianto sia oggi mantenuto, efficiente o adeguato a un uso diverso;
- siano soddisfatti obblighi periodici o verifiche previsti da altre discipline;
- l’immobile sia urbanisticamente, catastalmente, strutturalmente o antincendio conforme.
La data conta due volte: per capire quale disciplina era applicabile ai lavori e per verificare se, dopo quel giorno, l’impianto è rimasto davvero invariato.
La DiRi: una sostituzione ammessa solo entro confini precisi
L’articolo 7, comma 6, disciplina una situazione specifica: la DiCo non è stata prodotta o non è più reperibile. In questo caso può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza soltanto per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008. La data non è un dettaglio negoziabile e la mancanza del documento non consente di scegliere liberamente la dichiarazione più comoda.
Chi può firmare
Per gli impianti che ricadono nei casi dell’articolo 5, comma 2, la DiRi è resa da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione. Per gli impianti che non ricadono in quei casi, il decreto ammette anche un soggetto che ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nello specifico settore.
Esperienza generica in edilizia, iscrizione a un albo non coerente o abilitazione dell’impresa per una diversa lettera non bastano. Il Massimario ufficiale dei pareri MISE sul D.M. 37/2008 richiama l’esigenza che il firmatario dichiari iscrizione ed esperienza specifica richieste.
Che cosa significa “in esito a sopralluogo e accertamenti”
La DiRi non nasce dalla sola vista del quadro elettrico o della caldaia. Sopralluogo, esame documentale, rilievo, ispezioni e prove devono essere scelti in relazione al tipo di impianto, alla sua complessità, all’uso dell’edificio, alle parti accessibili e ai rischi. Il tecnico deve definire l’estensione dell’accertamento, registrare gli esiti e rendere leggibili eventuali limiti: circuiti nascosti non ispezionabili, tratti comuni non inclusi, componenti non identificabili, assenza di elaborati o impossibilità di eseguire prove senza opere invasive.
Se emergono carenze, la strada corretta non è “scrivere meglio” la dichiarazione. Occorre progettare ed eseguire gli interventi necessari con impresa abilitata, documentarli e rivalutare il sistema. La DiRi è una dichiarazione sotto responsabilità personale; non è un modulo con cui trasferire al proprietario un’incertezza non risolta.
Perché non è una sanatoria universale
La DiRi sostituisce un atto documentale mancante nei soli casi consentiti, ma non rende leciti lavori edilizi, non cancella responsabilità pregresse, non sana modifiche impiantistiche successive al 27 marzo 2008 e non sostituisce autorizzazioni, collaudi o verifiche richiesti da norme settoriali. Il termine “sanatoria”, usato talvolta nel linguaggio corrente, può quindi essere fuorviante.
Impianto post-2008 senza DiCo: non si risolve con una DiRi
È il caso più delicato. Se l’impianto o la modifica sono successivi al 27 marzo 2008 e la DiCo non esiste o non è reperibile, l’articolo 7, comma 6, non autorizza una DiRi. Il Massimario MISE riporta un parere del 2016 che indica, ove tecnicamente praticabile, il percorso del rifacimento parziale affidato a un’impresa abilitata: la nuova documentazione riguarda la parte rifatta e deve dichiararne la compatibilità con l’impianto preesistente, senza cancellare le responsabilità connesse alle precedenti violazioni.
Non è una ricetta automatica. Prima occorre verificare:
- se la DiCo sia recuperabile dall’impresa, dal committente originario, dall’amministratore, dal fascicolo edilizio o dagli archivi comunali competenti;
- quali opere furono realmente eseguite e in quale data;
- se sia possibile separare una parte da rifare mantenendo una compatibilità tecnica dimostrabile;
- se lo stato dell’impianto richieda invece un rifacimento più esteso, un nuovo progetto o altre procedure.
Un professionista può redigere una relazione di verifica sullo stato attuale, utile per decidere gli interventi; quella relazione, però, non diventa per questo la DiCo che l’impresa avrebbe dovuto rilasciare né una DiRi ammessa dalla legge.
La verifica tecnica non è la dichiarazione
DiCo, DiRi, collaudo, rapporto di verifica e manutenzione rispondono a domande diverse. Confonderli produce fascicoli formalmente voluminosi ma tecnicamente fragili.
| Documento o attività | Domanda a cui risponde | Non sostituisce |
|---|---|---|
| DiCo | L’impresa dichiara a regola d’arte i lavori che ha eseguito? | Manutenzione futura, verifiche periodiche o conformità dell’intero immobile. |
| DiRi | Un impianto pre-27 marzo 2008 privo di DiCo risponde ai requisiti accertati dal soggetto abilitato? | DiCo post-2008, autorizzazioni o sanatorie di altra natura. |
| Collaudo | Nei casi previsti, l’opera supera la specifica procedura di accettazione e verifica? | La dichiarazione dell’installatore quando richiesta. |
| Rapporto di verifica | Quali condizioni e misure risultano nel giorno del controllo? | Il titolo documentale relativo all’esecuzione originaria. |
| Manutenzione | Le caratteristiche di sicurezza e funzionalità vengono conservate nel tempo? | Progetto e documenti iniziali dei lavori. |
L’articolo 8 pone sul proprietario l’obbligo di adottare le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni dell’installatore e dei fabbricanti. L’ordinaria manutenzione ha un regime documentale diverso e, ai sensi dell’articolo 10, non comporta progetto o collaudo; ma sostituzioni, ampliamenti e modifiche possono superare quel confine e richiedere impresa abilitata, progetto e nuova DiCo. Il nome scritto in fattura non decide da solo la qualificazione tecnica dell’intervento.
Compravendita, locazione e agibilità: tre questioni da non mescolare
Compravendita: l’articolo 13 è stato soppresso
Il testo originario del D.M. 37/2008 conteneva nell’articolo 13 obblighi di conservazione, consegna e allegazione della documentazione in caso di trasferimento dell’immobile. Quell’articolo è stato soppresso dall’articolo 35, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, poi convertito dalla L. 133/2008. Non è quindi corretto citare oggi l’articolo 13 come obbligo vigente del D.M. 37/2008.
La guida del Consiglio Nazionale del Notariato chiarisce che la conformità degli impianti e il rilascio delle relative dichiarazioni non sono condizioni di validità della compravendita. Ciò non rende il tema irrilevante: sicurezza, utilizzabilità, vizi, garanzie pattuite, prezzo e interventi necessari incidono sulla decisione economica e sui rapporti tra le parti. È prudente descrivere nel preliminare e nel rogito lo stato documentale reale, con il supporto del notaio, e far valutare tecnicamente le lacune prima di assumere impegni.
Locazione: consegnare un bene utilizzabile non equivale a esibire una sigla
Nella locazione vanno distinti obblighi contrattuali, idoneità all’uso pattuito, norme speciali dell’attività e documentazione disponibile. L’abrogato articolo 13 non fonda un’automatica regola di allegazione, ma le lacune non vanno nascoste: abitazione, luogo di lavoro, struttura ricettiva e attività soggetta a prevenzione incendi richiedono verifiche diverse.
Agibilità: oggi la procedura è la segnalazione certificata
L’articolo 9 del D.M. 37/2008 collega la documentazione impiantistica all’agibilità, ma va letto con il vigente articolo 24 del D.P.R. 380/2001. Oggi le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e agibilità sono attestate mediante segnalazione certificata; tra la documentazione richiesta rientra la dichiarazione dell’impresa installatrice sulla conformità degli impianti, oppure il certificato di collaudo ove previsto. La composizione concreta del fascicolo dipende dai lavori, dall’epoca, dalla procedura edilizia e dalle regole locali applicabili.
Cinque casi applicativi
1. Appartamento del 1985, impianto originario, nessun documento
L’epoca rende possibile valutare una DiRi, ma non la rende automatica. Occorrono accertamenti e firmatario qualificato; eventuali modifiche successive al 27 marzo 2008 devono essere separate e documentate.
2. Impianto del 2004 con DiCo smarrita
Prima si tenta il recupero. Se fallisce, la DiRi è possibile se l’impianto è davvero anteriore al decreto e l’accertamento ha esito favorevole. Fatture e fotografie aiutano la cronologia, ma non sostituiscono l’esame tecnico.
3. Ristrutturazione del 2015 priva di DiCo
La DiRi non è ammessa. Occorre ricercare la documentazione, individuare impresa e progetto, accertare lo stato reale e definire con tecnici e imprese abilitate un percorso di rifacimento documentato, parziale o più ampio secondo le condizioni dell’impianto.
4. Nuovo circuito aggiunto a un impianto esistente
La DiCo può riguardare la parte oggetto di rifacimento o ampliamento, ma deve dichiarare la compatibilità tecnica con il preesistente. Non deve essere presentata come conformità di tutti i circuiti se l’impresa non li ha rifatti e verificati entro il perimetro necessario.
5. Locale commerciale che cambia attività
Anche con una DiCo storica completa, il nuovo uso può modificare carichi elettrici, ventilazione, gas, affollamento, rischio incendio, requisiti igienico-sanitari o di sicurezza sul lavoro. Il documento esistente va letto come punto di partenza, non come risposta automatica all’idoneità per la nuova attività.
Quando manca un documento: il metodo in sette passaggi
- Inventario: elencare gli impianti presenti e separare parti comuni, unità private, apparecchi e impianti di processo.
- Cronologia: ricostruire data originaria e modifiche con titoli edilizi, fatture, libretti, fotografie, targhe, verbali e dichiarazioni precedenti.
- Recupero: cercare presso proprietari precedenti, impresa, progettista, amministratore e archivi pubblici competenti.
- Perimetro: capire quale parte fosse oggetto di ciascun lavoro e quali parti siano rimaste preesistenti.
- Qualifica: verificare abilitazione dell’impresa o requisiti del soggetto chiamato a rendere la DiRi.
- Accertamento: pianificare ispezioni, prove e misure proporzionate a impianto, rischio e parti accessibili.
- Decisione: recuperare il documento, emettere una DiRi quando ammessa, eseguire interventi documentati oppure dichiarare che non vi sono elementi sufficienti.
Il risultato dovrebbe essere una mappa semplice: verificato, non verificato, non accessibile, da adeguare, da documentare. È più utile di una generica frase “impianto a norma”, che non dice a quale data, rispetto a quale intervento e con quali prove.
Errori frequenti da evitare
- emettere o richiedere una DiRi per un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008;
- confondere la data dell’edificio con la data dell’impianto o della sua ultima trasformazione;
- considerare completa una DiCo priva del progetto, dello schema o della relazione materiali pertinenti;
- interpretare una dichiarazione parziale come certificazione di tutto l’impianto;
- ritenere che il possesso del documento elimini manutenzioni e verifiche successive;
- far firmare la DiRi a un soggetto privo della competenza o dell’esperienza specificamente richiesta;
- usare la conformità impiantistica come prova di regolarità edilizia o agibilità generale;
- promettere in un contratto una “conformità” non definita e non verificata.
Obbligo di legge, norma tecnica e valutazione professionale
Il D.M. 37/2008 è la fonte regolamentare che disciplina abilitazioni, progettazione, esecuzione e dichiarazioni. L’articolo 6 richiama la regola dell’arte e riconosce una presunzione per impianti realizzati secondo la normativa vigente e le norme UNI, CEI o di altri enti europei indicati. Le norme tecniche applicabili dipendono però dal tipo di impianto, dall’epoca dei lavori, dall’ambiente e dalla prestazione richiesta: non esiste un unico elenco valido per ogni fascicolo.
La norma tecnica può definire progettazione, posa, prove e manutenzione; non decide da sola chi firmi una DiCo o quando sia ammessa una DiRi. Il lavoro professionale coordina legge, regola tecnica, condizioni dell’impianto e uso reale.
Fonti ufficiali e istituzionali
- Normattiva — D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale — pubblicazione originaria del D.M. 37/2008
- Gazzetta Ufficiale — D.M. 19 maggio 2010, modelli DiCo
- Gazzetta Ufficiale — D.M. 17 luglio 2025, n. 130, aggiornamenti al D.M. 37/2008
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 112/2008, art. 35: soppressione dell’art. 13 del D.M. 37/2008
- MIMIT — Massimario dei pareri ministeriali in materia di impiantistica
- Normattiva — D.P.R. 380/2001, art. 24, agibilità
- Consiglio Nazionale del Notariato — impianti e dichiarazioni di conformità nella contrattazione immobiliare