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Blog | Energia e impianti
Installare una macchina efficiente non basta se orari, temperature e controlli non seguono l’uso dell’edificio. Per alcuni immobili non residenziali l’automazione è già oggetto di obblighi; altre scadenze arrivano dalla nuova EPBD. Il primo passo è distinguere le regole applicabili dalle opportunità di miglioramento.
Quadro delle fonti verificato il 1° ottobre 2026.
Un ufficio riscaldato anche quando è vuoto, una sala riunioni trattata come un corridoio, un allarme che nessuno legge: sono esempi di gestione da esaminare prima di scegliere nuove apparecchiature. Non dimostrano da soli uno spreco quantificabile, ma aiutano a formulare domande utili.
Per proprietari e gestori conviene separare tre verifiche: quali prescrizioni riguardano l’immobile, quali funzioni sono già presenti e quali interventi hanno senso rispetto a costi, comfort e manutenzione.
Dall’articolo 8 della EPBD III alle regole attuali
L’espressione EPBD III indica comunemente la revisione del 2018. La direttiva (UE) 2018/844 riscrisse l’articolo 8 della direttiva 2010/31/UE: prestazioni complessive degli impianti, dimensionamento, installazione, regolazione e documentazione, oltre a mobilità elettrica e predisposizione all’intelligenza. Gli obblighi specifici di automazione erano invece negli articoli 14 e 15.
Il riferimento europeo successivo è la direttiva (UE) 2024/1275. L’articolo 13 tratta gli impianti e i BACS; il 14 la mobilità e il 15 lo SRI. Citare soltanto il vecchio articolo 8, senza questo raccordo, rischia quindi di confondere disposizioni diverse.
Che cosa è già previsto in Italia
Il D.Lgs. 192/2005, articolo 4, comma 1, lettera b), punto 3-sexies, introdotto dal D.Lgs. 48/2020, ha fissato al 1° gennaio 2025 la dotazione di sistemi di automazione e controllo per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.
Occorre considerare anche l’aggiornamento italiano dei Requisiti Minimi: il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato il 5 dicembre 2025. L’allegato 1, paragrafo 2.3, punto 9, richiede per questa soglia BACS di classe B o superiore secondo UNI EN ISO 52120-1, entro 180 giorni dalla pubblicazione, cioè il 3 giugno 2026. Le condizioni indicate sono realizzabilità tecnica e ritorno semplice inferiore a sei anni, senza conteggiare incentivi o benefici fiscali. La mancata installazione per tali condizioni deve essere motivata dal progettista nella relazione tecnica prevista.
Le scadenze sono trascorse. Non basta però leggere la targhetta di un componente per concludere che un edificio sia conforme o escluso: occorre ricostruire destinazione d’uso, impianti, potenze pertinenti e documenti. Anche nuove costruzioni e ristrutturazioni possono avere requisiti propri: essere sotto soglia non equivale a essere esenti da ogni prescrizione.
La prossima soglia europea è oltre 70 kW
L’articolo 13, paragrafo 9, della nuova EPBD prevede BACS entro il 31 dicembre 2029 anche nei non residenziali oltre 70 kW, per riscaldamento, condizionamento o rispettivi sistemi combinati con ventilazione, con fattibilità tecnica ed economica.
Questa scadenza europea non prova, da sola, il completo recepimento italiano né stabilisce tutte le modalità del singolo intervento. La verifica svolta per questo articolo non consente di attestare un recepimento integrale della direttiva. Prima di deliberare lavori occorre controllare le disposizioni nazionali e regionali applicabili alla pratica.
| Riferimento | Perché interessa | Verifica da richiedere |
|---|---|---|
| Obbligo italiano per il non residenziale oltre 290 kW | Riguarda scadenze già maturate. | Applicabilità, funzioni presenti e valutazione di fattibilità. |
| Requisiti dell’intervento | Dipendono anche da tipo e data dei lavori. | Progetto, regolazione, documentazione e norme pertinenti. |
| Estensione europea oltre 70 kW | Orienta la programmazione degli investimenti. | Disciplina italiana e compatibilità degli aggiornamenti futuri. |
Un’app sul telefono non dimostra la conformità
BACS significa Building Automation and Control Systems. Il punto non è il comando remoto: contano la raccolta e l’analisi dei consumi, l’individuazione delle perdite di efficienza e lo scambio di informazioni tra sistemi. Sono capacità già richiamate dalla revisione europea del 2018.
Un quadro di supervisione può essere presente ma parzialmente configurato. Come verifica pratica, conviene chiedere una dimostrazione: quali dati registra, per quanto tempo, chi riceve gli allarmi e quali regolazioni può effettivamente modificare? Il nome commerciale del prodotto non risponde a queste domande.
Da dove iniziare senza acquistare alla cieca
Il seguente percorso è una proposta operativa per impostare una valutazione, non un elenco esaustivo di adempimenti. Permette di confrontare offerte riferite allo stesso edificio.
- Raccogliere i documenti: progetti, schemi, libretti, dichiarazioni disponibili, interventi precedenti e contratti di manutenzione.
- Descrivere l’utilizzo: orari, aree occupate, attività stagionali e segnalazioni ricorrenti di disagio.
- Censire i controlli: sensori, contatori, regolatori, collegamenti e funzioni già attive, distinguendole da quelle soltanto predisposte.
- Definire il risultato: quali dati e comandi servono al gestore, con quali responsabilità e modalità di accesso.
- Confrontare le alternative: adeguamento dell’esistente o sostituzione, costi complessivi, compatibilità, assistenza e verifiche finali.
Nel preventivo è utile distinguere apparecchiature, installazione, configurazione, prove e formazione. Vanno chiariti anche eventuali canoni, disponibilità dei dati e conseguenze della cessazione del servizio. Un prezzo iniziale più basso può corrispondere a una prestazione diversa.
La consegna dovrebbe permettere a chi gestisce l’edificio di utilizzare il sistema: schemi aggiornati, elenco dei punti controllati, impostazioni e istruzioni comprensibili. Sono elementi da concordare nell’incarico, insieme alle modalità di verifica.
Come valutare i risultati senza promettere risparmi
L’automazione non garantisce una percentuale di risparmio valida per tutti. Un confronto utile deve tenere conto di clima, orari, occupazione e servizio erogato: una bolletta minore può dipendere anche da un edificio utilizzato meno.
Per questo suggerisco di definire prima dell’intervento quali indicatori osservare e quando riesaminarli. Consumi, condizioni degli ambienti e segnalazioni del gestore vanno letti insieme. L’obiettivo è capire se il sistema svolge il compito concordato e dove occorrono ulteriori regolazioni.
Domande frequenti
La classe B dei BACS è la classe energetica dell’APE
No. Identifica una classificazione delle funzioni di automazione richiamata dal decreto, non la classe energetica complessiva dell’immobile.
Chi ha già una supervisione deve sostituirla
Non è una conclusione automatica. Prima occorre verificare funzioni, documentazione e possibilità di integrazione rispetto ai requisiti pertinenti.
BACS e SRI sono la stessa cosa
No. Il sistema di controllo e l’indicatore che valuta la predisposizione dell’edificio all’intelligenza hanno ruoli distinti. Nel prossimo approfondimento del 20 ottobre vedremo che cosa misura lo SRI e come leggerne correttamente le scadenze.
Fonti ufficiali
- Direttiva (UE) 2018/844 — testo ufficiale presso BOE, modifiche agli articoli 8, 14 e 15
- D.Lgs. 48/2020, articolo 6 — modifiche all’articolo 4 del D.Lgs. 192/2005
- D.M. 28 ottobre 2025 — Requisiti Minimi, allegato 1, paragrafo 2.3, punto 9
- Direttiva (UE) 2024/1275 — testo ufficiale presso BOE, articolo 13
