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Il nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione è applicabile nelle sue parti principali dall’8 gennaio 2026, ma il passaggio non avviene tutto nello stesso giorno. DoP e DoPC, vecchie e nuove norme armonizzate, ETA e passaporto digitale convivono secondo regole transitorie che progettisti, imprese e direttori dei lavori devono saper leggere.
Quadro normativo e stato della transizione verificati al 21 settembre 2026.
La marcatura CE non è un bollino che dice «questo prodotto va bene ovunque». La dichiarazione non è un allegato da archiviare senza leggerlo. E il passaporto digitale non è già obbligatorio, oggi, per qualunque mattone, isolante o serramento immesso sul mercato.
Il Regolamento (UE) 2024/3110 — spesso indicato come CPR 2024 o “nuovo CPR” — ha sostituito il quadro del Regolamento (UE) n. 305/2011 per modernizzare la commercializzazione dei prodotti da costruzione, rafforzare tracciabilità e vigilanza e includere informazioni ambientali e strumenti digitali. È entrato in vigore il 7 gennaio 2025 e si applica, per la maggior parte delle disposizioni, dall’8 gennaio 2026.
La frase decisiva, però, è “per la maggior parte”. Il legislatore europeo ha previsto una migrazione per famiglie di prodotto: le regole del CPR 2011 continuano a operare per i prodotti coperti dalle vecchie norme armonizzate finché la relativa famiglia non passa al nuovo sistema. Capire quale base tecnica si applica al singolo prodotto è quindi il primo controllo; non l’ultimo.
Che cosa regola il CPR — e che cosa non regola
Il CPR crea un linguaggio comune europeo per valutare e comunicare le prestazioni dei prodotti da costruzione. Una specifica tecnica armonizzata definisce caratteristiche essenziali, metodi di valutazione e sistema di verifica; il fabbricante dichiara la prestazione e, quando previsto, appone la marcatura CE. In questo modo un progettista può confrontare informazioni espresse con la stessa grammatica in diversi Paesi.
Il regolamento non sostituisce le norme nazionali che stabiliscono le prestazioni richieste alle opere. Reazione al fuoco, resistenza, trasmittanza, tenuta, emissioni o durabilità dichiarate sono dati da confrontare con progetto, destinazione d’uso, normativa italiana e condizioni di installazione. Il prodotto può essere correttamente marcato e tuttavia non essere adatto alla specifica opera.
Marcatura CE: il prodotto è stato valutato nel sistema armonizzato e il fabbricante si assume la responsabilità della prestazione dichiarata. Non significa: che qualsiasi impiego sia automaticamente conforme o che l’intera costruzione sia “certificata CE”.
La transizione: due regolamenti, famiglia per famiglia
L’articolo 94 del nuovo CPR abroga dall’8 gennaio 2026 una parte del Regolamento n. 305/2011, ma conserva fino all’8 gennaio 2040 le disposizioni necessarie alla gestione delle famiglie di prodotto ancora basate sul vecchio sistema. L’articolo 95 stabilisce che le norme armonizzate citate ai sensi del CPR 2011 e in vigore l’8 gennaio 2026 restano valide nell’ambito di quel regolamento finché la Commissione non le ritira o abroga.
La Commissione descrive il passaggio in questo modo: quando una nuova norma armonizzata di prestazione viene resa obbligatoria sotto il CPR 2024, la vecchia citazione viene ritirata dopo un periodo transitorio di almeno un anno. Non esiste quindi un unico “giorno X” nel quale tutti i prodotti cambiano documento; occorre verificare la famiglia, la specifica tecnica e la relativa citazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Dal 17 settembre 2026 è in vigore il Regolamento delegato (UE) 2026/1310, che stabilisce i sistemi di valutazione e verifica per famiglie e categorie di prodotti. Questo atto, da solo, non rende obbligatoria una nuova norma armonizzata per ciascuna famiglia: la migrazione resta soggetta alle disposizioni transitorie dell’articolo 95 del CPR 2024.
| Situazione del prodotto | Quadro operativo | Documento da attendersi |
|---|---|---|
| Coperto da norma armonizzata ancora citata sotto CPR 2011 | Continua il regime del Regolamento n. 305/2011 per quella famiglia. | Dichiarazione di prestazione (DoP) e marcatura CE secondo il vecchio quadro. |
| Coperto da nuova specifica armonizzata resa applicabile sotto CPR 2024 | Segue il nuovo regolamento e il periodo di transizione stabilito per la famiglia. | Dichiarazione di prestazione e di conformità (DoPC), marcatura e informazioni del nuovo quadro. |
| Non coperto da specifica armonizzata obbligatoria | Può essere disponibile la via volontaria EOTA, se ricorrono condizioni e procedura. | ETA basata su EAD citato, quindi dichiarazione e marcatura secondo il regime applicabile. |
| Prodotto già immesso sul mercato | Va distinta l’immissione sul mercato dalla successiva messa a disposizione; si applicano le specifiche disposizioni transitorie. | Non si può chiedere automaticamente di rifare la documentazione secondo il nuovo CPR senza verificare data e regime. |
Il primo Piano di lavoro CPR 2026–2029 ordina lo sviluppo delle nuove specifiche per famiglie. La pagina ufficiale della Commissione indica, alla data di questa verifica, che le prime norme rese obbligatorie nel nuovo sistema sono attese probabilmente per i cementi nel 2027. “Probabilmente” non è una data cogente: prima di ogni capitolato o accettazione va controllata la citazione effettiva.
Da DoP a DoPC: non è solo una lettera in più
Nel CPR 2011 il documento centrale è la Dichiarazione di prestazione, DoP. Nel nuovo quadro il fabbricante redige la Dichiarazione di prestazione e di conformità, DoPC: descrive la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali e, quando applicabili, attesta anche il rispetto dei requisiti di prodotto stabiliti nel sistema.
Redigendo la DoPC il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti applicabili. La marcatura CE può essere apposta soltanto quando la dichiarazione è stata redatta. Il documento deve essere fornito in forma elettronica, salvo che sia incluso nel futuro passaporto digitale conforme al regolamento; in alternativa può essere reso disponibile tramite un sito che rispetti condizioni di accessibilità, integrità, collegamento univoco e disponibilità.
Le informazioni ambientali entrano nella dichiarazione
L’articolo 15 introduce la prestazione di sostenibilità ambientale lungo il ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali dell’Allegato II. Il calendario della disposizione distingue gruppi progressivi: lettere da a) a d) dall’8 gennaio 2026; da e) a m) dal 9 gennaio 2030; da n) a s) dal 9 gennaio 2032. Queste date devono però essere lette insieme alla migrazione delle famiglie e alle specifiche applicabili: non autorizzano a pretendere subito una DoPC del nuovo tipo da ogni prodotto ancora regolato dalla vecchia norma armonizzata.
Le informazioni ambientali non sono un giudizio assoluto di “prodotto ecologico”. Sono dati calcolati secondo regole comuni che consentono confronti coerenti e alimentano la valutazione dell’edificio. Scenario d’uso, quantità, vita utile, manutenzione, sostituzioni e fine vita restano determinanti.
Il passaporto digitale: struttura pronta, obbligo non ancora universale
Gli articoli da 75 a 80 disegnano il passaporto digitale dei prodotti da costruzione. Il passaporto dovrà raccogliere, tra l’altro, DoPC, informazioni generali, istruzioni d’uso e sicurezza, documentazione tecnica prevista, etichetta e identificativi; sarà collegato al prodotto-tipo tramite un supporto dati e offrirà livelli di accesso differenziati.
Questo non significa che dal gennaio 2026 ogni prodotto da costruzione debba già avere un QR code con passaporto. L’articolo 75 richiede alla Commissione un atto delegato che istituisca il sistema; l’articolo 22 lega poi l’obbligo del fabbricante a un termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore di tale atto. Al 21 settembre 2026 il registro europeo dei passaporti digitali è operativo con ambiente di prova dal 20 luglio, ma la stessa roadmap della Commissione colloca indicativamente nel secondo trimestre 2027 gli atti specifici per prodotti da costruzione e prestatori di servizi.
La distinzione è sostanziale:
- il registro esiste ed è una parte dell’infrastruttura;
- il CPR prevede il sistema e ne stabilisce requisiti e contenuti;
- l’obbligo per il singolo prodotto scatta soltanto secondo gli atti e i termini previsti;
- il data carrier non sostituisce il controllo dell’identità e della coerenza del prodotto consegnato.
Un QR code stampato su una confezione non prova da solo che esista un passaporto regolamentare. Occorre controllare destinazione, persistenza del collegamento, identificativo del prodotto-tipo, accessibilità delle informazioni e corrispondenza con il prodotto realmente fornito.
ETA ed EAD: la via volontaria per i prodotti non coperti
Quando un prodotto non è coperto da una specifica armonizzata obbligatoria, il fabbricante può chiedere una Valutazione tecnica europea (ETA) a un organismo di valutazione tecnica, sulla base di un Documento per la valutazione europea (EAD) citato. L’ETA descrive uso previsto e prestazioni del prodotto; non è un’autorizzazione generale all’impiego e non sostituisce la verifica progettuale.
Anche qui la transizione ha date proprie. Gli EAD del vecchio CPR i cui riferimenti erano inclusi nell’elenco entro l’8 gennaio 2026 restano validi fino al 9 gennaio 2031, salvo scadenza per altre ragioni; i prodotti non possono essere immessi sul mercato sulla base delle ETA rilasciate secondo tali EAD dopo il 9 gennaio 2036. Se una nuova specifica armonizzata copre lo stesso prodotto e lo stesso uso previsto, la via EAD/ETA non può continuare a sovrapporsi.
Per cappotti termici e kit ETICS, tema già trattato nell’approfondimento ArkiStudio “ETA per il cappotto termico”, questa lettura è essenziale: bisogna verificare il sistema come kit, l’uso previsto e la corrispondenza tra componenti, ETA e posa, non collezionare schede di prodotti provenienti da sistemi diversi.
Fabbricante, importatore e distributore: la catena si controlla
Il nuovo CPR rafforza la responsabilità lungo la filiera. Il fabbricante produce documentazione tecnica, dichiarazione, marcatura, identificativi, istruzioni e azioni correttive. L’importatore verifica che il fabbricante abbia adempiuto, che documenti e marcatura siano presenti e che trasporto e stoccaggio non compromettano la conformità. Il distributore agisce con la dovuta diligenza, controlla le informazioni richieste e non rende disponibile un prodotto che ritiene non conforme.
L’articolo 20 richiede agli operatori anche tracciabilità a monte e a valle per almeno dieci anni, canali per segnalare problemi e comunicazioni alle autorità quando un prodotto non conforme presenta rischi. Il nuovo sistema comprende inoltre prestatori di servizi di logistica e marketplace online, adeguando il controllo alle catene di vendita contemporanee.
Questi obblighi non trasferiscono al progettista il ruolo del fabbricante, ma rendono ancora meno accettabile una prescrizione basata soltanto su un nome commerciale. Il progetto deve definire prestazioni verificabili; la fornitura deve dimostrare di soddisfarle.
Che cosa cambia per progettista, impresa e direttore dei lavori
| Fase | Controllo tecnico | Domanda decisiva |
|---|---|---|
| Progettazione | Definire uso previsto, caratteristiche essenziali, classi o livelli necessari e regole di installazione. | Quale prestazione serve all’opera reale e in quale condizione? |
| Offerta e approvvigionamento | Confrontare prodotto proposto, specifica applicabile, dichiarazione, ETA se pertinente e accessori del sistema. | È veramente equivalente o ha soltanto una descrizione commerciale simile? |
| Accettazione in cantiere | Identità, lotto, integrità, documenti, marcatura, stoccaggio e corrispondenza con quanto approvato. | Il documento appartiene proprio a questo prodotto e a questo uso? |
| Posa | Supporto, accessori, sequenza, condizioni ambientali, fissaggi e istruzioni del sistema. | La prestazione dichiarata sopravvive al modo in cui lo stiamo installando? |
| Fine lavori e gestione | Archiviare versione dei documenti, lotti, elaborati as-built, istruzioni, manutenzione e sostituzioni. | Tra cinque anni sapremo che cosa è stato davvero incorporato? |
La sostituzione “equivalente” va dimostrata
Due prodotti possono condividere materiale e dimensioni ma differire per campo di impiego, sistema di valutazione, prestazioni dichiarate, accessori, supporti ammessi e istruzioni. La proposta di sostituzione deve essere accompagnata da una matrice che confronti ogni requisito di progetto; il direttore dei lavori decide nell’ambito delle proprie competenze e delle norme settoriali, non sulla base della sola presenza del marchio CE.
Conservare il documento giusto, non soltanto il collegamento
Un link del produttore può cambiare. Nel fascicolo digitale dell’opera conviene associare al prodotto la dichiarazione effettivamente valida alla data della consegna, identificativo, lotto, scheda, istruzioni, eventuale ETA e verbale di accettazione. Il futuro passaporto migliorerà l’accesso e la tracciabilità, ma non ricostruirà automaticamente decisioni che il cantiere non ha registrato.
Il livello italiano è ancora in assestamento
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 ha adeguato la disciplina nazionale al CPR 2011, individuando autorità, organismi, vigilanza e sanzioni. La legge 17 marzo 2026, n. 36 — legge di delegazione europea 2025 — ha delegato il Governo ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore uno o più decreti per adeguare la normativa italiana al Regolamento 2024/3110, modificando in particolare il D.Lgs. 106/2017 e aggiornando vigilanza, organismi tecnici, sanzioni e strumenti digitali.
Alla data di verifica di questo articolo il termine della delega non è scaduto e non risulta pubblicato il decreto legislativo finale di adeguamento. Per capitolati, controlli e contestazioni occorre quindi verificare nuovamente Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex e pagine istituzionali alla data dell’atto: la disciplina europea è direttamente applicabile, ma il livello nazionale di coordinamento sta evolvendo.
Checklist per non farsi ingannare da un PDF ben impaginato
- Il documento identifica fabbricante, prodotto-tipo e uso previsto?
- La specifica tecnica citata è quella applicabile alla famiglia e alla data di immissione sul mercato?
- Si tratta correttamente di DoP del CPR 2011 o di DoPC del CPR 2024?
- La marcatura CE e le informazioni accompagnatorie corrispondono alla dichiarazione?
- Le caratteristiche richieste dal progetto sono dichiarate con classi o valori adeguati?
- La prestazione riguarda il prodotto singolo o un kit completo con componenti vincolati?
- L’eventuale ETA copre lo stesso prodotto e lo stesso uso e si basa su un EAD citato?
- Istruzioni, supporti, fissaggi e condizioni di posa sono compatibili con il cantiere?
- Il prodotto consegnato, il lotto e la confezione coincidono con i documenti esaminati?
- L’eventuale passaporto digitale è realmente dovuto e conforme, oppure si tratta di un semplice collegamento commerciale?
- La sostituzione è stata confrontata requisito per requisito e formalmente approvata?
- Documenti e decisioni vengono conservati nel fascicolo dell’opera?
Fonti ufficiali
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/3110, testo ufficiale italiano
- EUR-Lex — Regolamento delegato (UE) 2026/1310 sui sistemi di valutazione e verifica
- Commissione europea — CPR 2024: transizione, novità e calendario
- Commissione europea — famiglie di prodotto e specifiche tecniche armonizzate
- Commissione europea — obblighi degli operatori economici
- Commissione europea — via EOTA, ETA ed EAD nel nuovo CPR
- EUR-Lex — primo Piano di lavoro CPR 2026–2029, COM(2025) 772
- Commissione europea — registro dei passaporti digitali operativo dal 20 luglio 2026
- Gazzetta Ufficiale — legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 19
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106