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Blog | Sicurezza e antincendio
Le pratiche antincendio sono l'insieme di verifiche, elaborati tecnici, asseverazioni e istanze che servono a dimostrare la conformità di un'attività alle regole di prevenzione incendi. Non riguardano solo grandi stabilimenti: possono interessare autorimesse, centrali termiche, scuole, locali aperti al pubblico, strutture ricettive, depositi e attività produttive.
Che cosa sono le pratiche antincendio
Con l'espressione pratiche antincendio si indicano, in modo pratico, gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per valutare e documentare la sicurezza antincendio di un'attività.
Non si tratta di un unico documento valido per tutti i casi. Una pratica può comprendere verifiche di assoggettabilità, progetto antincendio, relazione tecnica, elaborati grafici, calcoli, certificazioni dei materiali, dichiarazioni sugli impianti, asseverazioni, SCIA antincendio, rinnovi periodici o richieste preventive al Comando dei Vigili del Fuoco.
Il riferimento principale è il DPR 1 agosto 2011, n. 151, che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e le distingue in categorie A, B e C in base a dimensione, complessità e livello di rischio.
Quando servono
Le pratiche antincendio servono quando l'attività rientra nell'Allegato I del DPR 151/2011, oppure quando una modifica a un'attività già esistente cambia le condizioni di sicurezza antincendio.
La valutazione non va fatta solo sul nome dell'attività, ma su dati concreti: destinazione d'uso, affollamento, superfici, potenze termiche, quantitativi di materiali o sostanze, altezze, layout, impianti, vie di esodo e presenza di compartimenti o sistemi di protezione attiva.
- nuova apertura o avvio di un'attività soggetta;
- ampliamento, ristrutturazione o cambio d'uso di locali esistenti;
- installazione o modifica di centrali termiche, gruppi elettrogeni, depositi o impianti rilevanti;
- aumento dell'affollamento o della superficie utilizzata;
- modifiche a percorsi di esodo, compartimentazioni, impianti antincendio o carico d'incendio;
- rinnovo periodico della conformità antincendio già presentata.
Le categorie A, B e C del DPR 151/2011
Il DPR 151/2011 organizza le attività soggette in tre categorie. La categoria non indica se l'attività è importante o meno, ma il livello di complessità del procedimento e dei controlli.
- Categoria A: attività con regole tecniche più standardizzate e minore complessità. In genere si arriva direttamente alla SCIA antincendio, con la documentazione tecnica richiesta.
- Categoria B: attività di complessità intermedia. Prima della SCIA è prevista la valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.
- Categoria C: attività più complesse o con maggiore rilevanza. Anche qui è prevista la valutazione del progetto e, dopo la SCIA, il controllo dei Vigili del Fuoco con rilascio del certificato di prevenzione incendi nei casi positivi.
Per questo la prima fase seria di una pratica antincendio è capire se l'attività è soggetta e in quale categoria ricade. Senza questa verifica si rischia di preparare documenti incompleti o, al contrario, di avviare un procedimento non necessario.
Casi frequenti in cui può essere necessaria
Le attività soggette sono numerose e vanno sempre confrontate con l'Allegato I del DPR 151/2011. Alcuni casi ricorrenti, al superamento delle soglie previste, riguardano:
- autorimesse e parcheggi coperti con superficie superiore a 300 m²;
- impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW;
- scuole con oltre 100 persone presenti e asili nido con oltre 30 persone;
- locali di pubblico spettacolo, intrattenimento o riunione oltre determinate soglie di affollamento o superficie;
- strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;
- attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m²;
- uffici con oltre 300 persone presenti;
- depositi di gas, liquidi infiammabili, materiali combustibili o sostanze pericolose;
- edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m;
- capannoni, laboratori e attività produttive con lavorazioni o carichi d'incendio rilevanti.
Questi esempi non sostituiscono la verifica tecnica: soglie, definizioni e categorie vanno lette sul caso reale e sulla normativa vigente.
Valutazione del progetto e SCIA antincendio
Per molte attività il percorso passa da due momenti distinti. Il primo è la valutazione del progetto, richiesta soprattutto per le categorie B e C: il Comando dei Vigili del Fuoco esamina il progetto antincendio prima che l'attività venga realizzata o modificata in modo significativo.
Il secondo momento è la SCIA antincendio, cioè la segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA viene presentata prima dell'esercizio dell'attività soggetta e contiene asseverazioni, certificazioni e documenti che attestano la conformità alle misure di prevenzione incendi.
Nel linguaggio comune si parla ancora spesso di "CPI". Dopo il DPR 151/2011, però, il procedimento è articolato: per molte attività il titolo operativo è legato alla SCIA, mentre il certificato di prevenzione incendi viene rilasciato a seguito dei controlli previsti per le attività di categoria C.
Il ruolo del Codice di prevenzione incendi
Il DM 3 agosto 2015, noto come Codice di prevenzione incendi, ha introdotto un approccio prestazionale e modulare alla progettazione antincendio. Il Codice consente di definire strategie antincendio coerenti con le caratteristiche dell'attività, utilizzando misure relative a reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione, controllo fumi e operatività dei soccorsi.
In molti casi il Codice si applica in alternativa o in coordinamento con le regole tecniche verticali e con il quadro normativo di settore. Per questo la scelta della strategia progettuale non è automatica: va valutata dal tecnico in base all'attività, agli obiettivi di sicurezza e alle condizioni dell'edificio.
Valutazioni preventive e casi complessi
Quando il caso è incerto o tecnicamente complesso, è utile non aspettare la fine del progetto edilizio o impiantistico. Una valutazione preventiva permette di capire prima se l'attività è soggetta, quale categoria si applica, quali misure servono e quali criticità possono incidere su costi, tempi e fattibilità.
Nei procedimenti verso i Vigili del Fuoco possono entrare in gioco strumenti come la valutazione del progetto, il nulla osta di fattibilità o le verifiche in corso d'opera, secondo le modalità previste dal DPR 151/2011 e dal DM 7 agosto 2012. Sono passaggi particolarmente utili quando l'immobile è esistente, quando ci sono vincoli architettonici o quando le soluzioni antincendio incidono su layout, impianti e gestione dell'attività.
Pratica antincendio e sicurezza sul lavoro non sono la stessa cosa
La pratica antincendio verso i Vigili del Fuoco non sostituisce la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro. Nei contesti lavorativi restano applicabili anche il D.Lgs. 81/2008, in particolare l'articolo 46, e i decreti ministeriali del 1, 2 e 3 settembre 2021 su controllo e manutenzione, gestione della sicurezza antincendio e criteri di progettazione nei luoghi di lavoro.
In pratica, un'attività può avere obblighi documentali interni di sicurezza sul lavoro anche quando non supera le soglie del DPR 151/2011. Al contrario, un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi deve curare sia il procedimento verso i Vigili del Fuoco sia la gestione quotidiana della sicurezza.
Che cosa prepara il tecnico
Il contenuto della pratica dipende dal caso, ma di solito il lavoro tecnico comprende una lettura integrata di architettura, impianti, uso degli spazi e gestione dell'attività.
- verifica di assoggettabilità al DPR 151/2011;
- inquadramento della categoria A, B o C;
- relazione tecnica antincendio ed elaborati grafici;
- valutazione delle vie di esodo, compartimentazione e carico d'incendio;
- definizione delle misure di protezione attiva e passiva;
- coordinamento con impianti elettrici, termici, rivelazione, spegnimento e ventilazione;
- raccolta di dichiarazioni, certificazioni, asseverazioni e documenti di conformità;
- presentazione delle istanze o della SCIA tramite i canali previsti.
Rinnovi e modifiche successive
La prevenzione incendi non si chiude con il deposito della SCIA. Il responsabile dell'attività deve mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e presentare l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio nei termini previsti.
La cadenza è in generale quinquennale, con periodicità diversa per alcune attività previste dal DPR 151/2011. Inoltre, quando cambiano impianti, layout, quantità di materiali, affollamento o destinazione d'uso, può essere necessario aggiornare la pratica prima di continuare l'attività.
In sintesi
Le pratiche antincendio servono a dimostrare che un'attività soggetta è progettata, realizzata e gestita secondo le regole di prevenzione incendi. La domanda corretta non è "serve il CPI?", ma prima di tutto: l'attività rientra nel DPR 151/2011? In quale categoria? Quali modifiche sto facendo? Quali documenti e verifiche servono prima dell'esercizio?
Una verifica preliminare ben fatta evita errori, ritardi e interventi correttivi a lavori già conclusi.
Fonti ufficiali
- Normattiva - DPR 1 agosto 2011, n. 151
- Vigili del Fuoco - procedure e testi coordinati DPR 151/2011 e DM 7 agosto 2012
- Gazzetta Ufficiale - DM 3 agosto 2015
- Vigili del Fuoco - Codice di prevenzione incendi
- Normattiva - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Gazzetta Ufficiale - DM 1 settembre 2021
- Gazzetta Ufficiale - DM 2 settembre 2021
- Gazzetta Ufficiale - DM 3 settembre 2021