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Blog | Sicurezza e impianti

La relazione tecnica di valutazione del rischio di fulminazione documenta il modello della struttura, i dati di ingresso, le ipotesi di calcolo e le misure di protezione considerate. Il riferimento CEI EN IEC 62305-2:2025-02 — CEI 81-10/2 richiede un’applicazione riferita alla configurazione effettivamente esaminata: l’assenza di danni pregressi non costituisce, da sola, una dimostrazione di rischio accettabile.

Schema di un edificio, un fulmine e una relazione tecnica per la valutazione del rischio
Dati, valutazione e scelte di protezione devono riferirsi all’edificio reale.

La funzione della relazione è rendere tracciabile il percorso che collega le caratteristiche dell’edificio all’esito della valutazione e alle conseguenti scelte progettuali. Una dichiarazione sintetica di “autoprotezione”, priva del perimetro di analisi e dei presupposti tecnici, non consente di verificare la pertinenza delle conclusioni.

Occorre distinguere la valutazione del rischio dal progetto delle protezioni, dalla verifica dell’esecuzione e dai controlli periodici. Sono attività correlate, ma rispondono a finalità differenti e producono documenti non reciprocamente sostituibili.

Il riferimento: CEI EN IEC 62305-2:2025-02 — CEI 81-10/2

Il catalogo ufficiale CEI identifica la parte 2 della serie come “Protezione contro i fulmini – Gestione del rischio”, classificazione CEI 81-10/2: pubblicazione febbraio 2025, validità da marzo 2025. Il metodo serve a valutare il rischio e individuare misure che lo riducano entro i limiti applicabili.

Lo stesso catalogo indica che l’edizione precedente resta applicabile fino al 31 ottobre 2027. Non significa che tutte le vecchie relazioni vadano rifatte immediatamente, né che ogni valutazione possa essere rinviata a quella data. Edizione utilizzata, eventuali aggiornamenti e motivazione della scelta devono essere verificati sul caso concreto.

Qui non riproduciamo formule, coefficienti o procedure del testo CEI soggetto a licenza: la redazione della relazione richiede la consultazione della norma applicabile e degli eventuali aggiornamenti.

Quando serve e a chi serve

Occorre distinguere l’obbligo di valutare un rischio dalla scelta del documento tecnico con cui svilupparlo. Nei luoghi di lavoro il datore di lavoro deve considerare anche il rischio di fulminazione: lo ricorda INAIL, richiamando gli articoli 80 e 84 del D.Lgs. 81/2008. La necessità di un calcolo specialistico, il suo perimetro e l’aggiornamento vanno definiti rispetto alla situazione reale.

Casi orientativi: non un elenco universale di obblighi automatici.
Situazione A chi serve Che cosa verificare
Luogo di lavoro, nuovo o già utilizzato Datore di lavoro, con supporto di RSPP e tecnico competente Che il rischio sia valutato e documentato. Se la documentazione è assente o insufficiente, definire l’approfondimento tecnico necessario: non attendere che si verifichi un danno.
Nuovo edificio o progetto di protezione dai fulmini Committente e progettisti Impostare la valutazione in tempo utile per coordinare le scelte edilizie e impiantistiche, senza installare protezioni sulla base della sola altezza dell’edificio.
Ampliamento, sopraelevazione, cambio d’uso o di occupazione Proprietario, gestore e, se presente, datore di lavoro Se le condizioni assunte nella relazione esistente siano cambiate. Le modifiche non impongono sempre lo stesso intervento, ma richiedono un riesame pertinente.
Fotovoltaico, antenne o nuovi impianti in copertura Committente, gestore e progettisti degli impianti Interferenze con le protezioni esistenti e variazioni dei dati di valutazione. Il fotovoltaico non comporta automaticamente l’obbligo di un parafulmine.
Condominio o abitazione privata Proprietario o amministratore, con tecnico incaricato Destinazioni d’uso, caratteristiche e interventi previsti; eventuale presenza di lavoratori dipendenti e relativo quadro applicabile. Non si estendono automaticamente a ogni condominio tutti gli obblighi del datore di lavoro.
Struttura con rischio incendio/esplosione o servizi particolarmente delicati Gestore, datore di lavoro e progettisti specialistici Coordinamento con valutazione incendio, eventuale ATEX e continuità dei servizi. Il nome dell’attività, da solo, non determina il risultato del calcolo.
Danni, anomalie o documentazione non più rappresentativa Proprietario, gestore e manutentori con il tecnico Accertamenti sugli impianti e riesame dei presupposti della valutazione: il ricalcolo non sostituisce l’ispezione dei possibili danni.

La tabella è una guida per impostare la richiesta al professionista, non una qualificazione legale del singolo caso. Una relazione riferita a un ufficio non può essere riutilizzata senza verifiche per un deposito o per un edificio modificato.

Contenuti tecnici e tracciabilità della valutazione

Per consentire il riesame delle conclusioni, la documentazione dovrebbe rendere riconoscibili almeno gli elementi seguenti. Si tratta di criteri redazionali di verificabilità, non della riproduzione di un indice obbligatorio della norma:

  • Oggetto e confini: edificio, ubicazione, porzioni e impianti considerati; stato di fatto o configurazione di progetto.
  • Dati e provenienza: geometria, utilizzi, presenza di persone, linee entranti e protezioni rilevanti; origine e data dei dati territoriali utilizzati.
  • Ipotesi e limiti: sopralluoghi, documenti acquisiti, informazioni mancanti e condizioni da verificare.
  • Metodo: edizione normativa, strumenti di calcolo e assunzioni riconoscibili. Il nome del software non è una prova autonoma di correttezza.
  • Risultati comprensibili: esito motivato della valutazione e misure considerate, distinguendo ciò che esiste da ciò che deve ancora essere realizzato.
  • Azioni conseguenti: approfondimenti, progetto, interventi e condizioni che richiederanno un riesame.

Deve essere esplicita la distinzione fra stato di fatto, configurazione di progetto e risultato conseguibile dopo gli interventi. Se il rispetto del criterio di accettabilità dipende da misure non ancora realizzate, la conclusione ha carattere condizionato: non descrive la protezione attualmente disponibile.

Acquisizione dei dati e controllo delle ipotesi

Il rilievo e l’esame documentale devono consentire di identificare geometria e uso della struttura, attività svolte, presenza di persone, linee entranti e misure di protezione esistenti rilevanti per il metodo adottato. Ogni dato deve essere riferibile alla configurazione esaminata; le informazioni dichiarate dal gestore vanno distinte da quelle accertate dal tecnico.

La relazione deve chiarire la provenienza e il riferimento temporale dei dati territoriali utilizzati, nonché la gestione delle informazioni mancanti. Le assunzioni conservative possono essere appropriate soltanto se riconoscibili e motivate: un valore predefinito del software non diventa, per questo, un dato verificato dell’edificio.

Gli elaborati di calcolo devono restare coerenti con planimetrie, schemi e documentazione delle protezioni. Il controllo tecnico riguarda la rappresentatività del modello e delle misure assunte, non soltanto il confronto numerico riportato nella pagina conclusiva. L’uso di un software non trasferisce allo strumento la responsabilità delle scelte di ingresso.

“Autoprotetto” non significa immune dai fulmini

Una conclusione favorevole vale esclusivamente entro il perimetro, le ipotesi e i criteri esaminati. Non equivale a immunità dalla fulminazione né a garanzia di assenza di danni. Le conclusioni devono specificare quali esigenze siano state valutate, quali eventuali aspetti rimangano esterni all’incarico e quali condizioni debbano essere mantenute.

Riesame in presenza di modifiche dell’edificio o degli impianti

Il riesame va impostato quando cambiano condizioni rilevanti per la valutazione: geometria, destinazioni d’uso, occupazione, attività, linee o protezioni considerate. L’installazione di impianti in copertura richiede il coordinamento con la configurazione esistente, ma non determina automaticamente l’obbligo di un impianto esterno di protezione contro i fulmini.

La decisione di confermare o aggiornare il calcolo deve essere motivata rispetto alla modifica intervenuta e all’edizione normativa applicabile. Non si attribuisce alla relazione una scadenza biennale o quinquennale ricavata dalle periodicità di verifica degli impianti: il fondamento e l’oggetto dei due adempimenti sono diversi.

Relazione, progetto e verifica periodica non sono lo stesso documento

La valutazione motiva le scelte di protezione; il progetto le sviluppa; installazione, documentazione e controlli riguardano la realizzazione e il mantenimento delle misure. Una relazione di calcolo non attesta da sola la corretta posa dell’impianto. Un verbale di verifica periodica non sostituisce automaticamente una valutazione mancante o non più pertinente.

Per il diverso tema delle verifiche degli impianti e del D.P.R. 462/2001 rimandiamo all’articolo già pubblicato: verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Quali documenti raccogliere prima dell’incarico

Preparare planimetrie e sezioni aggiornate, destinazioni d’uso, informazioni su occupazione e attività, schemi delle linee e degli impianti, precedenti valutazioni, progetti delle protezioni e documentazione degli interventi successivi. Segnalare anche fotovoltaico, antenne e modifiche in copertura. Se alcuni dati mancano, occorre concordare come acquisirli: non sostituirli con ipotesi non dichiarate.

Definizione dell’incarico e documentazione preliminare

L’incarico deve individuare struttura, configurazione da esaminare, finalità della valutazione, dati disponibili e prestazioni professionali comprese. ArkiStudio può supportare l’inquadramento documentale e il coordinamento degli approfondimenti specialistici necessari. La lettura preliminare della documentazione non costituisce una relazione di calcolo, un progetto delle protezioni o una dichiarazione di conformità.

Richiedi una valutazione preliminare

Contenuto informativo: non sostituisce valutazione, progetto o verifica riferiti alla struttura concreta. Fonti pubbliche consultate il 21 ottobre 2026.