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Blog | Sicurezza e impianti
Una verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche non è un semplice controllo “della messa a terra”. Deve accertare, con documenti, ispezioni e misure pertinenti, che l’insieme delle protezioni esterne e interne continui a svolgere la funzione prevista dal progetto e dalla valutazione del rischio.
Valutare, progettare, verificare e mantenere: attività diverse
Nel ciclo di vita di un edificio o di un impianto occorre distinguere cinque attività, collegate ma non intercambiabili:
- valutazione del rischio di fulminazione: stabilisce quali rischi sono presenti e se occorrono misure di protezione; nei luoghi di lavoro rientra nella valutazione dei rischi elettrici del datore di lavoro;
- progettazione: definisce le misure necessarie, per esempio un LPS esterno, collegamenti equipotenziali, distanze di separazione, schermature e un sistema coordinato di SPD;
- verifica iniziale: controlla, prima della messa in servizio, la rispondenza dell’opera al progetto e allo stato dell’arte applicabile, individuando eventuali difetti di installazione;
- manutenzione e controlli tecnici: mantengono nel tempo efficienza e integrità delle misure di protezione;
- verifiche periodiche obbligatorie: nei luoghi di lavoro ricadenti nel campo del D.P.R. 462/2001 sono eseguite, con la periodicità di legge, da ASL/ARPA o da organismi abilitati.
La verifica iniziale dell’installazione non coincide con l’eventuale prima verifica a campione attribuita all’INAIL dal D.P.R. 462/2001 e non sostituisce le successive verifiche periodiche. Allo stesso modo, un verbale periodico non sostituisce la manutenzione ordinaria né aggiorna automaticamente una valutazione del rischio divenuta superata.
Obblighi di legge e norme tecniche: due piani da non confondere
Che cosa impone la legge
Il D.Lgs. 81/2008 assegna al datore di lavoro la responsabilità di valutare il rischio elettrico, compresi la fulminazione diretta e le sovratensioni, e di adottare misure tecniche e organizzative adeguate. L’art. 84 richiede che edifici, impianti, strutture e attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche; l’art. 86, ferme le disposizioni del D.P.R. 462/2001, richiede controlli periodici degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini secondo la normativa vigente e le norme di buona tecnica. Gli esiti devono essere verbalizzati e conservati a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Il D.P.R. 462/2001 disciplina denuncia, messa in esercizio e verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche collocati nei luoghi di lavoro. La dichiarazione di conformità dell’installatore equivale all’omologazione; per gli impianti soggetti deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, all’INAIL e all’ASL o ARPA territorialmente competenti, secondo le procedure applicabili. L’INAIL esegue verifiche a campione della prima installazione.
Che cosa definiscono le norme tecniche
Le norme tecniche descrivono lo stato dell’arte per valutazione, progetto, installazione, ispezione e manutenzione. Il catalogo ufficiale CEI indica come corrente da marzo 2025 la serie CEI EN IEC 62305, articolata in quattro parti:
- CEI EN IEC 62305-1, principi generali;
- CEI EN IEC 62305-2, gestione del rischio;
- CEI EN IEC 62305-3, danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
- CEI EN IEC 62305-4, impianti elettrici ed elettronici nelle strutture.
Il catalogo CEI precisa inoltre il periodo transitorio delle edizioni precedenti fino al 31 ottobre 2027. La scelta dell’edizione applicabile non va compiuta per automatismo: deve essere documentata in relazione a data, progetto, interventi eseguiti e regole transitorie. Per le attività di verifica è presente anche la Guida CEI 81-2, “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”. Poiché i testi integrali CEI sono soggetti a licenza, qui si riportano solo dati bibliografici e ambiti dichiarati nel catalogo ufficiale, non prescrizioni di dettaglio non consultate.
Protezione esterna e interna: che cosa deve essere coordinato
LPS esterno
Quando previsto dalla valutazione del rischio, il sistema di protezione esterno intercetta la scarica, conduce la corrente di fulmine e la disperde nel terreno limitando i danni alla struttura. Comprende normalmente:
- captatori e conduttori di captazione, con geometria coerente con il livello di protezione progettato;
- calate, connessioni e giunti di prova, distribuiti e protetti contro danni meccanici e corrosione;
- dispersore, naturale o intenzionale, coordinato con l’impianto di terra e con le condizioni del terreno;
- misure contro tensioni di contatto e di passo, quando richieste dal caso.
Una parte metallica presente in copertura non è automaticamente un captatore idoneo. Analogamente, la presenza di un dispersore non dimostra da sola che l’intero percorso della corrente di fulmine sia continuo, correttamente dimensionato e compatibile con la struttura.
Protezione interna, equipotenzialità e SPD
La protezione interna limita scariche pericolose e sovratensioni negli impianti. Comprende collegamenti equipotenziali, rispetto delle distanze di separazione rispetto ai corpi metallici e agli impianti interni, corretta posa dei conduttori e dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) sulle linee di energia, segnale e telecomunicazione quando previsti.
Gli SPD devono essere coordinati fra loro, con il livello di tenuta delle apparecchiature e con le protezioni dell’impianto elettrico. Lunghezza e percorso dei collegamenti, dispositivo di protezione di back-up, segnalazione di fine vita e condizioni ambientali incidono sull’efficacia reale. Un SPD presente nel quadro ma scollegato, degradato o installato con collegamenti inadeguati non può essere considerato una protezione efficace.
Come si svolge una verifica tecnica
1. Esame documentale
La verifica parte dai documenti disponibili: valutazione del rischio di fulminazione, progetto e sue varianti, elaborati “as built”, dichiarazioni di conformità, caratteristiche dei componenti, precedenti verbali, registro dei controlli, interventi manutentivi e segnalazioni di guasti o scariche. La coerenza fra documenti e stato dei luoghi è essenziale: un progetto formalmente corretto ma riferito a una configurazione non più esistente non descrive l’impianto reale.
2. Ispezione visiva e confronto con il progetto
L’ispezione verifica accessibilità, integrità e corrosione di captatori, calate, connessioni, giunti, dispersori ispezionabili ed equipotenzialità. Controlla interferenze introdotte da impianti fotovoltaici, antenne, unità HVAC, linee vita, carpenterie, ampliamenti e nuove tubazioni. Sono rilevanti anche distanze di separazione, protezioni meccaniche, etichettatura, stato degli SPD e continuità del percorso previsto per la corrente di fulmine.
3. Prove e misure pertinenti
Le prove non sono un elenco fisso valido per ogni struttura. In funzione del progetto e dell’impianto possono comprendere misure di continuità dei conduttori e dei collegamenti equipotenziali, verifica dei punti di connessione, controllo degli SPD e misure sul dispersore. La resistenza di terra è significativa quando è pertinente al sistema in esame, ma non è un indicatore unico né sufficiente dell’efficacia dell’LPS: va interpretata insieme a geometria, continuità, stato delle connessioni, tipo di terreno e coordinamento con l’impianto elettrico.
Strumenti, metodi e condizioni di prova devono essere dichiarati nel verbale; i risultati devono essere tracciabili e confrontabili con progetto, precedenti misure e criteri applicabili.
4. Verbale ed esito
Il verbale deve identificare impianto, luogo, responsabili, documenti esaminati, configurazione rilevata, ispezioni e misure svolte, strumenti impiegati, esito, difetti e prescrizioni. Fotografie e planimetrie possono essere decisive per localizzare anomalie e consentire una successiva verifica dell’avvenuto ripristino.
Quando vanno fatte le verifiche obbligatorie
Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche soggetti al D.P.R. 462/2001, il datore di lavoro deve richiedere la verifica periodica:
- ogni cinque anni in via generale;
- ogni due anni per impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
La periodicità decorre dalla precedente verifica o dall’atto iniziale pertinente alla messa in esercizio e va gestita con evidenze documentali, senza attendere un sollecito dell’ente. Il datore di lavoro può incaricare l’ASL/ARPA competente o un organismo abilitato dal Ministero; la scelta e l’incarico spettano al datore di lavoro. L’art. 7-bis del D.P.R. 462/2001 richiede inoltre di comunicare tempestivamente all’INAIL, attraverso le modalità telematiche previste, il nominativo dell’organismo incaricato.
Le verifiche straordinarie previste dall’art. 7 del D.P.R. 462/2001 sono richieste in caso di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell’impianto o richiesta del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente a INAIL e ASL/ARPA la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Quando serve un controllo anche prima della scadenza
La scadenza biennale o quinquennale è un termine legale, non una garanzia che nulla possa cambiare nel frattempo. Un riesame tecnico è opportuno dopo:
- una scarica diretta o un evento temporalesco con danni, allarmi o guasti;
- l’intervento di uno SPD o la sua segnalazione di fine vita;
- incendi, allagamenti, scavi, urti, corrosione o lavori sulla copertura;
- installazione di fotovoltaico, antenne, macchine in copertura, linee vita o nuovi impianti;
- ampliamenti, cambi d’uso, nuove aree a rischio incendio o modifiche significative dell’impianto elettrico;
- variazioni della struttura, degli ingressi di linea, dei servizi o delle apparecchiature critiche.
In questi casi possono essere necessari aggiornamento della valutazione del rischio, variante progettuale, manutenzione e — quando ricorrono i presupposti del D.P.R. 462/2001 — verifica straordinaria. Sono attività diverse e vanno pianificate nella sequenza corretta.
Casi applicativi
Ufficio in edificio ordinario
La valutazione può concludere che non sia necessario un LPS esterno, ma possono restare necessarie misure contro le sovratensioni e il coordinamento con l’impianto elettrico. Se non esiste un dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche soggetto al D.P.R. 462/2001, non si può estendere automaticamente a esso una scadenza pensata per un impianto inesistente; restano però valutazione del rischio e controlli dell’impianto elettrico previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Capannone con LPS e nuovi pannelli fotovoltaici
Il fotovoltaico può modificare geometria, distanze di separazione, percorsi dei conduttori e ingresso delle sovratensioni. Prima della posa occorre coordinare il progetto FV con LPS, SPD, equipotenzialità e protezione antincendio; dopo la modifica occorre aggiornare elaborati e valutare se la trasformazione sia sostanziale ai fini della verifica straordinaria.
Struttura sanitaria o cantiere
Per gli impianti soggetti al D.P.R. 462/2001 la verifica periodica è biennale. Questa scadenza non sostituisce i controlli più frequenti che possono derivare da condizioni ambientali, istruzioni dei costruttori, progetto o norme tecniche, né le verifiche proprie dell’impianto elettrico e delle apparecchiature.
Attività a maggior rischio in caso d’incendio
La classificazione non va dedotta in modo sommario dal nome dell’attività. Occorre coordinare valutazione del rischio elettrico, progetto antincendio, caratteristiche dei materiali, compartimentazione, atmosfere potenzialmente esplosive e misure contro le sovratensioni. Anche qui, per l’impianto soggetto, la verifica D.P.R. 462/2001 è biennale.
Responsabilità e soggetti coinvolti
Il datore di lavoro deve assicurare valutazione, protezione, manutenzione, controlli e richiesta delle verifiche nei termini. Il progettista definisce le misure sulla base del rischio e delle norme applicabili. L’installatore realizza l’opera a regola d’arte e rilascia la dichiarazione di conformità prevista. Il manutentore esegue controlli e ripristini nell’ambito della propria competenza.
Le verifiche periodiche e straordinarie del D.P.R. 462/2001 non possono essere svolte come atto sostitutivo da un normale installatore o manutentore: devono essere richieste ad ASL/ARPA o a un organismo abilitato. La manutenzione eseguita bene e la verifica di terza parte hanno funzioni complementari, non alternative.
Limiti della verifica e coordinamento con gli altri sistemi
Una verifica dell’LPS non certifica automaticamente l’intero impianto elettrico, la conformità antincendio, la corretta valutazione ATEX, l’idoneità strutturale della copertura o la completezza del DVR. Non prova neppure che ogni apparecchiatura elettronica sia immune da qualsiasi disturbo.
Il risultato è affidabile solo se coordinato con:
- impianto di terra e protezioni contro i contatti indiretti;
- quadri elettrici, SPD, linee di energia, dati e telecomunicazioni;
- impianti fotovoltaici, antenne, rivelazione e spegnimento incendio;
- valutazione del rischio incendio ed eventuale classificazione ATEX;
- DVR, piano di manutenzione e gestione delle modifiche.
La domanda corretta non è quindi soltanto “la misura è entro un valore?”, ma “le misure di protezione previste per questa struttura sono ancora complete, coordinate, integre e documentate?”.
Documenti da tenere disponibili
- valutazione aggiornata del rischio di fulminazione;
- progetto, varianti ed elaborati conformi allo stato reale;
- dichiarazione di conformità e ricevute delle comunicazioni previste;
- schede tecniche e coordinamento degli SPD;
- verbali di verifica iniziale, periodica e straordinaria;
- registro di manutenzione, controlli, anomalie ed eventi;
- evidenze dei ripristini e delle modifiche eseguite.
Fonti ufficiali essenziali
- Normattiva — D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, testo vigente.
- Normattiva — D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo vigente, in particolare artt. 80, 84 e 86.
- INAIL — Protezione dalle scariche atmosferiche.
- INAIL — D.P.R. 462/2001: guida tecnica e modulistica.
- Catalogo CEI — raccolta della serie CEI EN IEC 62305, edizione 2025.
- Catalogo CEI — Guida CEI 81-2.
Nota. Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce la valutazione del rischio, il progetto, la verifica o il parere professionale riferiti a una struttura concreta. Campo di applicazione, periodicità, norma tecnica ed edizione applicabile devono essere verificati sui documenti e sulle condizioni reali dell’impianto.