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Nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici: campo di applicazione, percentuali minime, potenza elettrica obbligatoria ed esempi di calcolo.
A cura dell’Arch. Nicola Esposto
Non è un obbligo generalizzato di installare il fotovoltaico su tutti gli immobili
Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e modifica, tra le altre disposizioni, il D.Lgs. 199/2021.
La novità di maggiore interesse per il settore edilizio è contenuta nell’articolo 29, che riscrive parti sostanziali dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, ora rubricato “Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici”.
È però necessario chiarire subito un equivoco: il decreto non impone, dal 3 agosto 2026, l’installazione indiscriminata di pannelli fotovoltaici su qualsiasi edificio esistente. Le nuove prescrizioni si applicano a categorie definite di intervento e alle relative richieste di titolo edilizio presentate una volta decorso il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il termine cade il 3 agosto 2026; ai fini della protocollazione della singola pratica è comunque prudente verificare le indicazioni operative del Comune competente.
Inoltre, la norma parla più ampiamente di integrazione delle fonti rinnovabili. Il fotovoltaico è normalmente la tecnologia principale per soddisfare la quota minima di potenza elettrica, ma il progetto deve verificare contemporaneamente anche la copertura rinnovabile dei fabbisogni termici.
Quali interventi rientrano nel nuovo campo di applicazione
L’Allegato III si applica a:
- edifici di nuova costruzione;
- edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di secondo livello;
- edifici esistenti interessati da interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
La corretta classificazione dell’intervento non è un passaggio formale. Determina la percentuale di energia rinnovabile da garantire, la potenza elettrica minima da installare e la documentazione da depositare. Prima di dimensionare l’impianto occorre quindi inquadrare l’opera secondo il D.M. 26 giugno 2015, come modificato dal D.M. 28 ottobre 2025.
Le nuove percentuali di copertura da fonti rinnovabili
Gli edifici interessati devono essere progettati e realizzati garantendo contemporaneamente le seguenti coperture:
- nuova costruzione: almeno il 60% del fabbisogno previsto per l’acqua calda sanitaria e almeno il 60% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva;
- ristrutturazione importante di primo livello: almeno il 40% del fabbisogno per l’acqua calda sanitaria e almeno il 40% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva;
- ristrutturazione importante di secondo livello: almeno il 15% della somma dei fabbisogni per climatizzazione invernale ed estiva;
- ristrutturazione dell’impianto termico: almeno il 15% della somma dei fabbisogni per climatizzazione invernale ed estiva.
Per gli edifici pubblici, le percentuali sono aumentate di cinque punti percentuali. La potenza elettrica minima, illustrata di seguito, è invece incrementata del 10%.
La copertura non può essere ottenuta, in via ordinaria, producendo soltanto energia elettrica rinnovabile destinata a resistenze elettriche a effetto Joule. Il decreto introduce un’eccezione per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore. In molti casi la soluzione tecnicamente più coerente sarà quindi un sistema integrato: involucro efficiente, pompa di calore, fotovoltaico, regolazione evoluta ed eventuale accumulo.
La potenza elettrica minima: il calcolo corretto
La potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da installare sopra o all’interno dell’edificio oppure nelle relative pertinenze, è determinata dalla formula:
P = k × S
dove:
- P è la potenza minima in kW;
- k = 0,05 kW/m² per gli edifici di nuova costruzione;
- k = 0,025 kW/m² per gli edifici esistenti;
- S è la superficie in pianta al livello del terreno, cioè la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, espressa in m².
Non si utilizza dunque la superficie utile complessiva né la somma delle superfici dei diversi piani. Le pertinenze non concorrono al calcolo di S, ma possono ospitare gli impianti entro i limiti previsti dalla norma. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non sono conteggiabili ai fini dell’adempimento.
Quattro esempi pratici
1. Nuova abitazione unifamiliare
Si consideri un nuovo edificio con impronta a terra di 160 m².
Potenza minima: 0,05 × 160 = 8 kW.
Il progetto dovrà inoltre garantire il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Gli 8 kW non esauriscono quindi la verifica: occorre dimostrare anche le quote termiche mediante calcolo energetico.
2. Condominio esistente, ristrutturazione importante di primo livello
Un condominio con impronta a terra di 800 m² viene sottoposto a un intervento qualificato come ristrutturazione importante di primo livello.
Potenza minima: 0,025 × 800 = 20 kW.
Devono essere raggiunte anche le coperture del 40% per l’acqua calda sanitaria e del 40% per l’insieme di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Il dimensionamento effettivo potrebbe richiedere una potenza superiore a 20 kW, perché la formula stabilisce un minimo elettrico e non sostituisce il bilancio energetico complessivo.
3. Edificio esistente, ristrutturazione importante di secondo livello
Per un edificio con impronta a terra di 400 m²:
Potenza minima: 0,025 × 400 = 10 kW.
La quota rinnovabile deve coprire almeno il 15% della somma dei fabbisogni per climatizzazione invernale ed estiva. Anche in questo caso devono essere verificate la superficie realmente disponibile, gli ombreggiamenti, l’orientamento, la portata della copertura e la compatibilità con gli impianti esistenti.
4. Nuovo edificio pubblico
Per un nuovo edificio pubblico con impronta a terra di 1.000 m², la potenza base è 0,05 × 1.000 = 50 kW. Applicando l’incremento del 10% previsto per gli edifici pubblici, la potenza minima diventa 55 kW.
Le percentuali termiche passano dal 60% al 65%. L’esempio mostra perché, negli edifici pubblici, la strategia energetica debba essere definita già nelle prime fasi del progetto e coordinata con architettura, strutture, impianti e gestione dell’edificio.
Collocazione e integrazione architettonica
Gli impianti utilizzati per adempiere agli obblighi devono essere realizzati nell’edificio o nelle sue pertinenze. Per pertinenza si intende l’area comprendente l’impronta dei fabbricati e una superficie confinante non superiore al triplo dell’impronta.
Sulle coperture a falda, i pannelli solari termici o fotovoltaici devono essere aderenti o integrati, mantenendo inclinazione e orientamento della falda. Sui tetti piani, la quota riferita all’asse mediano dei moduli non deve superare l’altezza minima della balaustra; in assenza di balaustra, l’altezza massima rispetto al piano è pari a 30 cm.
Queste condizioni rendono essenziale una progettazione coordinata. Una verifica tardiva può far emergere insufficienza di superficie, ombreggiamenti, incompatibilità strutturali, interferenze con impianti, vincoli paesaggistici o problemi di manutenzione.
Teleriscaldamento, impossibilità tecnica e non convenienza economica
La norma prevede che l’obbligo di copertura dei fabbisogni termici non si applichi quando l’edificio è collegato a una rete efficiente di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento capace di coprire integralmente il relativo fabbisogno.
L’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica non possono essere affermate in modo generico. Devono essere motivate dal progettista nella relazione energetica prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, esaminando la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili. Se la relazione non è dovuta, le informazioni devono essere comunicate al Comune secondo le modalità da questo stabilite.
La deroga è quindi l’esito di una verifica tecnica documentata, non un’esenzione automatica dovuta alla sola difficoltà di installare un impianto fotovoltaico convenzionale.
Cosa conviene fare prima di presentare il titolo edilizio
Per ridurre il rischio di varianti, maggiori costi o ritardi autorizzativi è opportuno svolgere, già nella fase preliminare:
- la classificazione energetico-edilizia dell’intervento;
- il rilievo dell’impronta a terra e delle superfici effettivamente utilizzabili;
- la stima dei fabbisogni di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento;
- la verifica di orientamento, ombreggiamenti e producibilità solare;
- il controllo della capacità portante e dello stato della copertura;
- la valutazione della connessione elettrica e degli spazi per inverter, quadri, pompe di calore ed eventuali accumuli;
- la verifica dei vincoli urbanistici, paesaggistici, antincendio e condominiali;
- il confronto tecnico-economico tra le diverse configurazioni impiantistiche.
Conclusioni
Il D.Lgs. 5/2026 amplia e rende più articolati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Il 3 agosto 2026 non rappresenta l’avvio di un obbligo indistinto di installazione del fotovoltaico su tutto il patrimonio immobiliare: segna il termine dei 180 giorni oltre il quale le nuove regole assumono rilievo per le pratiche edilizie comprese nel campo di applicazione.
La conformità non dipende dalla sola presenza di pannelli. Richiede il rispetto simultaneo delle quote rinnovabili termiche, della potenza elettrica minima, delle regole di collocazione e delle condizioni tecniche del caso concreto. Per questo la valutazione deve precedere la definizione del progetto e coinvolgere in modo coordinato competenze energetiche, architettoniche, strutturali e impiantistiche.
Nota informativa
Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la verifica della normativa vigente, degli atti applicativi e delle disposizioni regionali e comunali riferite allo specifico intervento.