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Blog | Energia, incentivi e turismo

Hotel, residence, campeggi, agriturismi e attività extralberghiere possono trovare nel Conto Termico 3.0 un sostegno concreto agli investimenti energetici. Il contributo, però, non è un rimborso automatico del 65%: per le imprese contano edificio, impianto esistente, dimensione aziendale, tecnologia, costi ammissibili e regole di cumulo.

Conto Termico 3.0 | turismo | hotel | strutture ricettive | incentivi | pompe di calore | GSE

Quadro normativo e operativo verificato al 3 settembre 2026.

Il Conto Termico 3.0, disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025 e gestito dal GSE, riconosce un contributo in conto capitale per interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Per un’azienda turistica può interessare l’involucro dell’edificio, gli impianti di climatizzazione, l’acqua calda sanitaria e, a precise condizioni, anche fotovoltaico, accumulo e ricarica elettrica.

La nuova guida ArkiStudio affronta il tema dal punto di vista delle strutture ricettive, integrando la guida generale dedicata alle imprese.

Quali aziende turistiche possono accedere

Non basta l’insegna commerciale. Vanno qualificati il soggetto che esercita l’attività, la disponibilità giuridica dell’immobile, la categoria catastale, l’uso effettivo e l’impianto ante operam. Hotel, alberghi e pensioni sono normalmente collocati nel terziario; residence, villaggi e campeggi possono comprendere più edifici o impianti; agriturismi e attività extralberghiere richiedono una verifica ancora più puntuale.

Per il Titolo II, riservato agli interventi di efficienza energetica, i soggetti privati possono operare sugli edifici dell’ambito terziario individuato dal decreto. Un B&B in un’abitazione non diventa automaticamente edificio terziario soltanto perché ospita clienti. Il Titolo III, dedicato agli impianti termici rinnovabili e ad alta efficienza, ha un perimetro diverso, ma conserva i requisiti della specifica tecnologia.

L’edificio deve essere esistente e censito al catasto edilizio urbano, non in categoria F, e deve essere dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante al 25 dicembre 2025.

Cosa può rientrare

Ambito Interventi principali Applicazioni tipiche nel turismo
Involucro Isolamento, infissi, schermature, trasformazione nZEB Camere, reception, ristorante e spazi comuni
Servizi elettrici Illuminazione efficiente e building automation Gestione per camera, fasce orarie, occupazione e stagionalità
Impianti termici Pompe di calore, sistemi ibridi o bivalenti ammessi, biomassa, solare termico, scaldacqua a pompa di calore, teleriscaldamento efficiente e microcogenerazione rinnovabile Climatizzazione, acqua calda sanitaria e usi ammessi per piscina, SPA o processo
Interventi abbinati Fotovoltaico, accumulo e ricarica privata Ammessi soltanto con la sostituzione mediante pompa di calore elettrica e nel rispetto delle regole di dimensionamento e calcolo

Per le imprese non sono incentivabili apparecchiature energetiche alimentate da combustibili fossili, incluso il gas naturale. Per piscine, centri benessere, cucine e lavanderie occorre distinguere la climatizzazione dell’edificio dal calore destinato al servizio o al processo: il decreto contempla alcuni usi, ma non rende automaticamente ammissibile qualunque consumo termico.

Percentuali massime: perché il 65% non è automatico

Per le imprese l’importo effettivo è il risultato del limite più restrittivo fra algoritmo della tecnologia, costi specifici e massimali, intensità massima del Titolo V e residuo disponibile dopo eventuali cumuli.

Gruppo Intensità base Incrementi possibili Tetto teorico
Titolo II, singolo intervento 25% +20 punti piccola impresa; +10 media; +15 zona art. 107(3)(a) o +5 zona art. 107(3)(c); +15 con riduzione energetica almeno del 40% 65% piccola e media; 55% grande
Titolo II, multi-intervento 30% Le medesime maggiorazioni, se documentate 65% piccola e media; 60% grande
Titolo III 45% +20 punti piccola impresa; +10 media 65% piccola; 55% media; 45% grande

Limite speciale: per gli interventi II.D (nZEB), II.G (ricarica) e II.H (fotovoltaico e accumulo abbinati alla pompa di calore), le Regole Applicative fissano per le imprese un’intensità massima del 30% dei costi ammissibili. I tetti generali indicati in tabella non superano questo limite specifico.

Per il Titolo II l’impresa deve dimostrare, mediante APE ante e post operam, una riduzione dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile almeno del 10% per un intervento singolo o del 20% per un multi-intervento. Una riduzione almeno del 40% può concorrere alla specifica maggiorazione prevista. Le categorie tecnologiche conservano inoltre percentuali e massimali propri, illustrati nel PDF.

Come funziona il cumulo

Il cumulo va verificato voce per voce, non sommando percentuali astratte. La regola generale vieta di finanziare le stesse spese con altri incentivi statali; il GSE include in questo controllo anche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta. Restano le eccezioni previste per fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. I Certificati Bianchi sono incompatibili.

Per imprese ed ETS economici, aiuti regionali, locali o europei non provenienti dall’amministrazione centrale possono concorrere sulle stesse spese soltanto entro l’intensità massima applicabile e nel rispetto delle regole dell’altra misura. Gli incentivi per la condivisione dell’energia nelle configurazioni CACER possono essere valutati secondo la relativa disciplina.

Una contabilità di progetto ben costruita deve associare a ogni fattura la categoria d’intervento, il costo ammissibile, la quota richiesta al GSE e ogni altra fonte pubblica. Gli aiuti devono essere dichiarati nelle forme richieste dal Portale CT 3.0 e dal Registro Nazionale degli Aiuti.

La sequenza corretta per un’impresa turistica

  1. Verificare impresa, immobile, impianto ante operam e disponibilità giuridica.
  2. Ricostruire consumi e carichi: camere, aree comuni, acqua calda, cucina, lavanderia, piscina e SPA.
  3. Definire interventi, APE, diagnosi e progetto energetico quando necessari.
  4. Calcolare incentivo, dimensione d’impresa, eventuali maggiorazioni e cumulo.
  5. Trasmettere al GSE la richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori e prima di ordini o impegni fermi che rendano irreversibile l’investimento.
  6. Eseguire e documentare i lavori, separando correttamente le spese.
  7. Presentare la domanda in accesso diretto entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.

Fonti ufficiali