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Blog | Energia e incentivi
Per un’azienda il Conto Termico 3.0 richiede una strategia diversa da quella del privato: richiesta preliminare prima dei lavori, verifica dell’effetto di incentivazione, APE ante e post per il Titolo II e limiti di intensità propri degli aiuti di Stato.
Quadro normativo e operativo verificato alla data di pubblicazione.
Il Conto Termico 3.0, disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025, è un contributo in conto capitale gestito dal GSE. Per le aziende apre una possibilità rilevante: gli interventi di efficienza energetica del Titolo II possono riguardare edifici del terziario e affiancarsi agli interventi termici del Titolo III. Questa apertura non trasforma però l’incentivo in un bonus automatico.
Quando il Soggetto Ammesso è un’impresa o un ETS economico si applica il Titolo V del decreto. Occorre qualificare dimensione dell’impresa, localizzazione, progetto, costi ammissibili, eventuali premialità e cumulo; soprattutto, la richiesta preliminare deve precedere l’avvio dei lavori. La corretta sequenza amministrativa diventa parte della fattibilità tecnica.
Il Titolo V esclude inoltre le imprese in difficoltà secondo la definizione europea richiamata dal decreto e quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente conseguente a una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato aiuti illegali e incompatibili.
Chi è “azienda” per il Conto Termico
Nel linguaggio del decreto il riferimento è alle imprese, ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli ETS economici. Il Soggetto Ammesso deve avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare in qualità di proprietario o in forza di un altro diritto reale o personale di godimento ammesso e documentato.
Vanno distinti almeno quattro ruoli:
| Ruolo | Funzione | Controllo necessario |
|---|---|---|
| Soggetto Ammesso | Possiede i requisiti soggettivi e la disponibilità dell’immobile | Titolo sull’immobile, natura economica e dimensione d’impresa |
| Soggetto Responsabile | Sostiene le spese, presenta la pratica, stipula la Scheda-Contratto e riceve l’incentivo | Coerenza tra contratti, fatture, pagamenti e pratica |
| Soggetto Delegato | Opera sul portale per conto del Soggetto Responsabile | Delega formalizzata e limiti dell’incarico |
| ESCO, CER o configurazione di autoconsumo | Può operare come Soggetto Responsabile nei casi previsti | Contratti, qualifiche, dichiarazione del Soggetto Ammesso e responsabilità |
Usare una ESCO non sposta automaticamente requisiti e limiti: il GSE applica le condizioni riferite al Soggetto Ammesso per conto del quale la ESCO opera.
Edificio esistente, impianto e ambito catastale
Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione. Il GSE richiede che l’impianto di climatizzazione invernale sia esistente e funzionante al 25 dicembre 2025, data di entrata in vigore della disciplina. L’azienda deve quindi conservare evidenze tecniche e amministrative della configurazione ante operam.
La destinazione dell’edificio determina il perimetro:
- gli interventi di efficienza energetica del Titolo II sono accessibili alle imprese sugli edifici appartenenti all’ambito terziario;
- gli interventi termici del Titolo III possono essere valutati nell’ambito terziario e, alle condizioni previste, anche in quello residenziale;
- la categoria catastale è importante, ma deve essere coerente con uso reale, disponibilità, impianto e restante documentazione.
Un capannone produttivo richiede attenzione ulteriore: bisogna distinguere climatizzazione dell’edificio, riscaldamento di serre o fabbricati rurali e calore di processo. Per varie tipologie del Titolo III il riscaldamento degli ambienti deve restare l’impiego prevalente; il solare termico può invece servire anche processi o reti nei casi previsti. Per aziende agricole e imprese forestali esistono inoltre condizioni specifiche per la biomassa. Queste eccezioni non consentono di estendere automaticamente a ogni processo tutte le categorie dell’incentivo.
Gli interventi del Titolo II nel terziario
Per uffici, negozi, alberghi, strutture commerciali e altri edifici del terziario, il Titolo II consente di costruire progetti integrati sull’edificio. Le categorie sono:
| Sigla | Intervento | Nodo progettuale |
|---|---|---|
| II.A | Isolamento termico delle superfici opache | Diagnosi, trasmittanze, ponti termici, umidità, reazione al fuoco e superfici corrette |
| II.B | Sostituzione di chiusure trasparenti e infissi | Prestazioni, posa, schermature, rapporto con ventilazione e requisiti di involucro |
| II.C | Schermature, ombreggiamenti e filtrazione solare esterna | Orientamento ammesso, automazione, superficie e caratteristiche del sistema |
| II.D | Trasformazione in edificio a energia quasi zero | Intero edificio, requisiti nZEB, diagnosi e progetto coordinato |
| II.E | Illuminazione efficiente interna ed esterna | Impianto esistente sostituito, livelli illuminotecnici, controllo e prestazioni |
| II.F | Building automation, termoregolazione e contabilizzazione | Funzioni realmente installate, integrazione e tracciabilità dei dispositivi |
| II.G | Ricarica privata di veicoli elettrici | Ammessa congiuntamente alla sostituzione con pompe di calore elettriche; incentivo non superiore a quello della pompa di calore abbinata |
| II.H | Fotovoltaico e sistemi di accumulo | Ammessi congiuntamente alla pompa di calore elettrica e dimensionati secondo le regole GSE; incentivo non superiore a quello della pompa di calore abbinata |
Per II.G e II.H l’abbinamento non è una formula commerciale. Il GSE richiede la realizzazione congiunta con l’intervento III.A a pompa di calore elettrica e applica le condizioni specifiche di dimensionamento e calcolo. La pagina ufficiale precisa inoltre che, per il fotovoltaico, la produzione deve essere commisurata ai fabbisogni elettrici e termici convertiti secondo la metodologia prevista.
Gli interventi del Titolo III
Il Titolo III riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i sistemi ad alta efficienza. Comprende:
- sostituzione con pompe di calore elettriche, comprese soluzioni aerotermiche, idrotermiche e geotermiche;
- sistemi ibridi factory made, bivalenti e configurazioni ammesse con pompa di calore;
- generatori a biomassa nei campi di applicazione previsti, inclusi alcuni usi produttivi;
- solare termico, anche con solar cooling;
- scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di apparecchi elettrici o a gas;
- allaccio a reti di teleriscaldamento efficiente;
- microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili.
Per le imprese non sono incentivabili le pompe di calore a gas né i sistemi ibridi che integrano caldaie o pompe di calore a gas. Le schede GSE indicano il limite fino a 2.000 kW per gli interventi III.A, III.B, III.C e III.F, secondo la specifica grandezza di potenza prevista per ciascuna categoria; per il solare termico III.D il limite è 2.500 m². Scaldacqua e microcogenerazione seguono invece requisiti e soglie propri.
Pompe di calore e sistemi ibridi vanno letti sulle curve di prestazione e sul funzionamento reale, non soltanto sulla potenza nominale. Temperature di mandata, profilo dei carichi, sbrinamento, contemporaneità, ACS, regolazione, potenza elettrica e continuità di servizio determinano il progetto e possono cambiare la convenienza dell’investimento.
APE ante e post e riduzione dell’energia primaria
Per gli interventi del Titolo II realizzati da imprese ed ETS economici su edifici del terziario, il GSE richiede APE ante operam e APE post operam. Servono a dimostrare la riduzione dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile.
Il requisito minimo indicato dal GSE è:
- 10% di riduzione per il singolo intervento;
- 20% per un multi-intervento;
- una riduzione almeno pari al 40% può concorrere alla specifica maggiorazione dell’intensità di aiuto prevista dal decreto.
Questo controllo deve essere sviluppato prima di inviare la richiesta preliminare: se il modello ante operam è incompleto o il progetto non raggiunge la soglia, la pratica non si salva con un APE prodotto a lavori conclusi. La diagnosi energetica è obbligatoria per II.A e II.D; diagnosi energetica ante operam e APE post operam sono inoltre richiesti per II.B, II.C e III.A–III.G quando l’intervento riguarda l’intero edificio con impianto di potenza nominale totale almeno pari a 200 kW termici, fatte salve le eccezioni per calore di processo e reti.
L’APE non sostituisce la diagnosi. Il primo attesta la prestazione convenzionale secondo la disciplina vigente; la seconda individua consumi, criticità e scenari. La differenza è approfondita nella guida ArkiStudio “APE: come si redige, quando è obbligatorio e come leggerlo”.
Come si determina l’intensità di aiuto
Per le imprese l’importo calcolato con algoritmi, percentuali e massimali delle singole tecnologie incontra anche i limiti del Titolo V. Non è corretto applicare al totale della fattura le percentuali divulgative previste per i privati.
| Ambito | Base indicata dal GSE | Possibili incrementi e limite |
|---|---|---|
| Titolo II — efficienza energetica | 25% dei costi ammissibili per intervento singolo; 30% per multi-intervento | Incrementi per piccola o media impresa, zone assistite e miglioramento almeno del 40%; intensità massima 65% per piccole e medie e 60% per grandi imprese |
| Titolo III — energia termica rinnovabile e alta efficienza | 45% dei costi ammissibili, nel rispetto del calcolo della specifica tecnologia | Incremento di 20 punti per piccole imprese e 10 per medie, entro i limiti applicabili |
La dimensione d’impresa non si determina guardando soltanto la singola società richiedente: devono essere considerate imprese associate e collegate secondo i criteri applicabili. Anche la localizzazione in una zona assistita e le premialità per componenti prodotti nell’Unione europea o per moduli fotovoltaici qualificati richiedono una verifica documentale, non una semplice autodichiarazione commerciale.
Il decreto prevede inoltre un limite di 30 milioni di euro per singola impresa e singolo intervento, senza superare il contingente annuo riservato alle imprese. Questo tetto non sostituisce i massimali delle singole categorie e non rende automaticamente ammissibile un progetto di pari importo.
Per le imprese l’IVA non entra nel calcolo dell’intensità e dei costi ammissibili secondo la pagina GSE vigente. Quando obbligatorie, le spese di diagnosi e APE possono essere incentivate al 50% per i soggetti privati ammessi; il GSE le esclude invece per le grandi imprese e per gli ETS economici.
Durata ed erogazione
Gli interventi II.A–II.F sono incentivati normalmente per cinque anni; II.G e II.H seguono la durata della pompa di calore abbinata. Per pompe di calore, sistemi ibridi o bivalenti e biomassa la durata è di due anni fino alla soglia di 35 kW prevista per la specifica grandezza di potenza e di cinque anni oltre tale soglia; il solare termico passa da due a cinque anni oltre 50 m². Scaldacqua a pompa di calore: due anni; teleriscaldamento e microcogenerazione: cinque anni. Nel multi-intervento prevale la durata più lunga.
Un incentivo complessivo fino a 15.000 euro viene erogato in unica soluzione; oltre tale importo, in rate annuali costanti. Tempi e importi effettivi dipendono comunque dal perfezionamento della Scheda-Contratto e dall’istruttoria GSE.
Richiesta preliminare e accesso diretto: la sequenza corretta
- Audit iniziale: soggetto, dimensione d’impresa, edificio, impianto ante operam, interventi, autorizzazioni e altri aiuti.
- APE e diagnosi quando necessari: modello ante operam e verifica delle soglie energetiche.
- Progetto e quadro economico: descrizione, localizzazione, date previste, costi e importo dell’aiuto richiesto.
- Richiesta preliminare al GSE: invio tramite Portale CT 3.0 prima dell’avvio dei lavori. La scheda informatica corrisponde al modello previsto dalle Regole Applicative.
- Esecuzione tracciata: contratti, ordini, fotografie, rimozioni, fatture, pagamenti, conformità, libretti e registrazioni.
- APE post operam e consuntivo: verifica del risultato e delle spese effettive.
- Accesso diretto: domanda completa entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, con i documenti della specifica categoria.
- Istruttoria e Scheda-Contratto: gestione delle integrazioni, verifica dell’ammissione e successiva erogazione.
Ai fini dell’effetto di incentivazione, l’avvio coincide con il primo tra l’inizio della costruzione dichiarato all’autorità competente e il primo ordine o altro impegno fermo che renda irreversibile l’investimento. Progettazione, studi e autorizzazioni possono precedere la richiesta, ma un contratto o un ordine vincolante può far perdere il requisito anche se il cantiere materiale non è ancora iniziato.
La richiesta preliminare non sostituisce la domanda finale e non certifica in anticipo ogni requisito tecnico. Una modifica sostanziale del progetto, della tecnologia o dei costi va gestita prima dell’avvio secondo le funzioni e le Regole Applicative vigenti.
Costi, fatture e documenti da organizzare
Per un’impresa il fascicolo deve consentire di seguire il progetto dall’assetto ante operam al pagamento. Sono centrali:
- visura e documenti che consentono di determinare dimensione, relazioni e natura dell’impresa;
- titolo di disponibilità e autorizzazione del proprietario, se necessaria;
- dati catastali, uso, impianto esistente e relativa documentazione;
- APE ante e post, diagnosi, progetto, relazioni e asseverazioni richieste;
- schede tecniche, certificazioni di prodotto e prove delle premialità dichiarate;
- fotografie e documenti di rimozione o smaltimento degli apparecchi sostituiti;
- contratti, ordini, fatture analitiche e pagamenti coerenti con il Soggetto Responsabile;
- dichiarazioni di conformità, libretti, collaudi, catasto impianti e autorizzazioni;
- quadro degli incentivi e finanziamenti pubblici, con dati necessari al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Le spese non vanno aggregate indiscriminatamente. In un multi-intervento occorre distinguere lavorazioni e costi per categoria; opere accessorie e prestazioni professionali sono riconoscibili soltanto nei limiti e alle condizioni delle Regole Applicative.
Gli originali devono essere conservati per tutta la durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi all’anno di pagamento dell’ultima rata. Il GSE trattiene un corrispettivo pari all’1% del contributo totale, fino a 250 euro, oltre IVA se dovuta.
Cumulabilità e Registro Nazionale degli Aiuti
Per le imprese il Conto Termico 3.0 opera nel quadro del Regolamento (UE) n. 651/2014, il cosiddetto GBER: non è un aiuto “de minimis”. Eventuali aiuti de minimis già richiesti o ottenuti devono comunque essere dichiarati e coordinati con costi e intensità applicabili.
La regola generale esclude il cumulo con altri incentivi statali riferiti alle medesime spese, salvo fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse nelle condizioni previste. Il GSE include tra gli incentivi statali anche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta e chiarisce l’incompatibilità con i Certificati Bianchi.
Per imprese ed ETS economici è ammesso il cumulo con aiuti di Stato non di origine statale sulle stesse spese, nel rispetto delle intensità massime del Titolo V. È inoltre possibile il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia ai sensi del decreto CACER, fatti salvi limiti ed esclusioni della relativa disciplina.
La verifica deve essere fatta costo per costo: stessa fattura, stessa voce e stessa base di calcolo possono produrre un cumulo anche quando le misure hanno nomi diversi. Gli aiuti e i finanziamenti pubblici vanno dichiarati nel Portale CT 3.0 con le informazioni e i codici RNA richiesti.
Tre esempi di progetto aziendale
Ufficio o struttura ricettiva: involucro e impianto
Un multi-intervento può coordinare isolamento, infissi, schermature, automazione e pompa di calore. La prima verifica è energetica: APE ante, diagnosi quando dovuta, riduzione minima del 20% e compatibilità con carichi e servizi reali. Poi vengono intensità di aiuto, spese ammissibili, autorizzazioni e fasi dei lavori.
Edificio commerciale: pompa di calore, fotovoltaico e ricarica
Fotovoltaico, accumulo e ricarica non sono tre bonus indipendenti. II.G e II.H devono essere collegati alla sostituzione con pompa di calore elettrica; potenze e produzione vanno commisurate ai fabbisogni ammessi. Occorre anche verificare connessione elettrica, prevenzione incendi, strutture, copertura e gestione dei carichi.
Attività produttiva: calore di processo o climatizzazione?
Prima di scegliere la categoria va separata l’energia per climatizzare l’edificio da quella richiesta dal processo. Alcuni interventi a biomassa possono riguardare processi produttivi, ma requisiti, emissioni, continuità, autorizzazioni ambientali e disponibilità del combustibile devono essere studiati insieme. Un generatore ammesso sulla carta può non essere la soluzione tecnica più efficiente.
Errori che rendono fragile la pratica
- firmare un ordine o avviare opere prima di aver trasmesso la richiesta preliminare;
- determinare la dimensione d’impresa senza considerare società collegate o associate;
- confondere categoria catastale dichiarata e reale ambito funzionale dell’edificio;
- produrre APE ante operam dopo che il cantiere ha già modificato l’immobile;
- non raggiungere la riduzione minima del 10% o del 20% prevista per il Titolo II;
- applicare il 65% alla fattura senza calcolo della tecnologia e limite di intensità;
- installare fotovoltaico o ricarica senza l’abbinamento richiesto alla pompa di calore elettrica;
- omettere altri aiuti, costi finanziati o codici RNA;
- presentare fatture aggregate che non permettono di distinguere interventi e spese.
Domande frequenti
La richiesta preliminare prenota l’incentivo?
È l’adempimento preventivo obbligatorio per dimostrare l’effetto di incentivazione, ma non sostituisce l’accesso diretto dopo i lavori né la verifica GSE di tutti i requisiti e della disponibilità del contingente.
Un’azienda può chiedere il Conto Termico su un immobile in locazione?
Può essere possibile se dispone di un titolo personale di godimento idoneo, dell’autorizzazione necessaria e se soggetto, contratto, spese e durata del titolo sono coerenti con l’intervento. Va verificato il caso concreto prima della richiesta preliminare.
Fotovoltaico e batteria sono sempre incentivabili?
No. L’intervento II.H deve rispettare l’ambito terziario, essere realizzato congiuntamente alla sostituzione con una pompa di calore elettrica e soddisfare dimensionamento, componenti, spese e calcolo previsti.
Il Conto Termico si cumula con Transizione 5.0?
Il GSE considera i crediti d’imposta tra gli incentivi statali e applica il divieto generale di cumulo sulle stesse spese. Prima di combinare misure diverse occorre una verifica formale delle basi di costo e delle discipline vigenti.
Una grande impresa può ricevere il 65%?
Non si può generalizzare. Per il Titolo II il GSE indica un’intensità massima del 60% per le grandi imprese; per ogni intervento si applicano inoltre algoritmo, spese, massimali e condizioni del Titolo V.
Fonti ufficiali
- Gazzetta Ufficiale — D.M. 7 agosto 2025
- GSE — Conto Termico 3.0
- GSE — chi può accedere
- GSE — interventi dei Titoli II e III
- GSE — richiesta preliminare e accesso diretto
- GSE — percentuali, intensità, massimali ed erogazione
- GSE — Regole Applicative, Portale e modulistica
- GSE — chiarimento su massimali e multi-intervento per imprese
- GSE — APE ante e post operam
- GSE — cumulabilità
- EUR-Lex — Regolamento (UE) n. 651/2014, testo consolidato