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Blog | Energia e incentivi
Il Conto Termico 3.0 è un contributo in conto capitale gestito dal GSE, ma non è un rimborso automatico del 65%: soggetto, edificio, impianto esistente, tecnologia, spese e sequenza documentale devono essere verificati prima di ordinare i lavori.
Quadro normativo e operativo verificato alla data di pubblicazione.
Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La disciplina è contenuta nel D.M. 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2025; procedure, documenti e verifiche sono sviluppati nelle Regole Applicative e nei chiarimenti del GSE.
La misura dispone di una dotazione annua indicata dal GSE in 900 milioni di euro, dei quali 500 milioni destinati ai soggetti privati e, all’interno di tale quota, 150 milioni alle imprese. È un incentivo erogato dal GSE, non una detrazione fiscale: cambiano quindi tempi, calcolo, documenti, controlli e modalità di accesso.
Chi può accedere e quale titolo deve avere sull’immobile
Il decreto distingue il Soggetto Ammesso, che dispone dell’edificio o dell’unità immobiliare, dal Soggetto Responsabile, che sostiene le spese, presenta la domanda, stipula il contratto con il GSE e riceve l’incentivo. Il proprietario è il caso più semplice, ma possono rilevare anche altri diritti reali o personali di godimento, purché documentati e compatibili con l’intervento.
In questa guida, per “privati” si intendono persone fisiche e condomìni che non accedono come imprese. Il decreto include tra i soggetti privati anche i titolari di reddito d’impresa o agrario: quando l’intervento è riferibile a un’impresa si applica il Titolo V, compresa la richiesta preliminare prima dei lavori. Se interviene un soggetto diverso dal proprietario, l’autorizzazione e il titolo di disponibilità devono essere verificati prima dei lavori; una semplice dichiarazione tardiva non risolve automaticamente l’assenza dei requisiti.
| Caso | Ambito dell’edificio | Interventi potenzialmente accessibili |
|---|---|---|
| Abitazione di una persona fisica | Residenziale | Titolo III: impianti termici rinnovabili e sistemi ad alta efficienza previsti dal decreto |
| Condominio residenziale | Residenziale | Titolo III sulle parti e sugli impianti interessati, con corretta delibera e titolarità della pratica |
| Negozio, ufficio o altro immobile privato | Terziario | Titolo II e Titolo III, nei limiti e con i requisiti della specifica categoria |
| Edificio privo di impianto termico ammissibile | Residenziale o terziario | In generale non accessibile: va verificato il requisito dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante |
Edificio e impianto preesistente: il controllo che viene prima del preventivo
Gli interventi dei Titoli II e III devono riguardare edifici esistenti, loro parti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione. Il GSE ha chiarito che l’impianto di climatizzazione invernale deve risultare esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del decreto, il 25 dicembre 2025. La verifica non può essere ridotta alla presenza di un apparecchio: occorre ricostruire consistenza, funzione, alimentazione, potenza, collegamento ai terminali, stato e documentazione.
Molte categorie richiedono una vera sostituzione dell’impianto esistente. Devono quindi essere tracciabili il generatore rimosso, lo smaltimento quando richiesto, la nuova configurazione e la sua registrazione nel catasto regionale degli impianti, ove previsto. Installare un secondo apparecchio lasciando immutato quello preesistente non equivale automaticamente a una sostituzione incentivabile.
Quali interventi sono ammessi nelle abitazioni
Per il residenziale privato il riferimento è il Titolo III. La tabella seguente sintetizza le famiglie di intervento; per ciascuna restano da controllare potenza, prestazioni minime, emissioni, certificazioni, modalità di sostituzione e spese ammissibili.
| Sigla | Intervento | Verifiche decisive |
|---|---|---|
| III.A | Sostituzione con pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche | Impianto sostituito, potenza, SCOP o SPER, zona climatica, terminali e corretta regolazione |
| III.B | Sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o configurazioni ammesse con pompa di calore | Configurazione certificata, rapporto tra generatori, logica di controllo e requisiti del sistema |
| III.C | Sostituzione con generatori a biomassa e sistemi previsti dal decreto | Classe ambientale, emissioni, rendimento, combustibile, canna fumaria e disciplina locale della qualità dell’aria |
| III.D | Impianti solari termici, anche con solar cooling | Superficie, producibilità, certificazioni, accumulo, integrazione e rapporto con i fabbisogni |
| III.E | Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore | Apparecchio sostituito, capacità, classe energetica e installazione |
| III.F | Sostituzione dell’impianto con allaccio a teleriscaldamento efficiente | Qualifica della rete, potenza, sostituzione e opere strettamente connesse |
| III.G | Microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili | Fonte, taglia, prestazioni, sostituzione funzionale e condizioni applicative |
Fotovoltaico e batteria non sono, da soli, interventi del Titolo III. La loro nuova ammissibilità appartiene al Titolo II.H e richiede l’abbinamento alla sostituzione dell’impianto con una pompa di calore elettrica. Poiché il Titolo II per i soggetti privati è limitato agli edifici del terziario, non si deve promettere genericamente il fotovoltaico incentivato dal Conto Termico 3.0 su una normale abitazione.
Che cosa cambia per un immobile privato del terziario
Su negozi, uffici e altri edifici ricadenti nell’ambito terziario, il privato può valutare anche gli interventi del Titolo II: isolamento delle superfici opache, sostituzione di infissi, schermature solari, trasformazione in edificio a energia quasi zero, illuminazione efficiente, building automation e, alle condizioni previste, infrastrutture di ricarica e fotovoltaico con accumulo.
| Famiglia | Indicazione GSE sintetica | Attenzione |
|---|---|---|
| Involucro, infissi, schermature, illuminazione, automazione | Percentuali sulle spese entro costi unitari e massimali specifici | Destinazione terziaria, requisiti prestazionali e corretta superficie incentivata |
| Trasformazione nZEB | Incentivo fino ai limiti specifici della categoria | Riguarda la trasformazione dell’edificio secondo requisiti e documentazione dedicati |
| Ricarica privata e fotovoltaico con accumulo | Ammissibili come interventi II.G e II.H | Devono essere realizzati congiuntamente alla sostituzione con pompa di calore elettrica; per ciascun intervento abbinato, l’incentivo è limitato al minore tra quello calcolato per II.G o II.H e quello della pompa di calore |
Quanto vale l’incentivo: perché “65%” non basta
Il GSE presenta il Conto Termico come sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili, ma l’importo concreto non nasce sempre moltiplicando la fattura per 0,65. Per pompe di calore, biomassa e solare termico intervengono algoritmi legati a caratteristiche quali potenza o superficie, prestazione stagionale, producibilità, zona climatica e coefficienti della tecnologia. Per altre categorie operano percentuali, costi unitari massimi e tetti di incentivo.
Il calcolo finale è quindi limitato dalla combinazione applicabile di:
- costo effettivamente sostenuto e riconosciuto come ammissibile;
- algoritmo o percentuale della specifica tipologia;
- costo unitario massimo e incentivo massimo, quando previsti;
- requisiti tecnici e documentali effettivamente dimostrati.
Secondo la pagina GSE vigente, gli importi fino a 15.000 euro sono erogati in un’unica rata; oltre tale soglia l’erogazione avviene in rate annuali costanti. La durata è normalmente di due anni per pompe di calore e sistemi ibridi o bivalenti con potenza termica utile nominale fino a 35 kW, per generatori a biomassa con potenza termica nominale al focolare fino a 35 kW, per solare termico fino a 50 m² e per scaldacqua a pompa di calore; sale normalmente a cinque anni oltre tali soglie e per gli interventi del Titolo II, la trasformazione nZEB, il teleriscaldamento e la microcogenerazione. Nei progetti combinati si applica la durata più lunga.
Il GSE trattiene inoltre un corrispettivo pari all’1% del contributo totale riconosciuto, fino a un massimo di 250 euro, oltre IVA se dovuta. Prima di assumere decisioni economiche occorre produrre una simulazione riferita al modello reale e alle Regole Applicative aggiornate.
La procedura per i privati, passo dopo passo
- Qualificare soggetto ed edificio: proprietà o titolo di disponibilità, categoria e uso, ambito residenziale o terziario, esistenza dell’edificio e dell’impianto.
- Individuare la corretta tipologia: non basta il nome commerciale della macchina; va individuata la sigla del decreto e verificati tutti i requisiti.
- Progettare prima di acquistare: carico termico, temperature dei terminali, potenze, regolazione, acustica, spazi, scarichi, canne fumarie, elettricità disponibile e autorizzazioni.
- Controllare prodotto e documenti: schede tecniche, dichiarazioni del produttore, certificazioni, eventuale catalogo GSE, asseverazioni e requisiti ambientali.
- Eseguire e documentare: fotografie ante e post, rimozione del generatore, fatture analitiche, pagamenti tracciabili, dichiarazioni di conformità, libretti e catasto impianti.
- Presentare l’accesso diretto: il GSE indica il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’intervento per trasmettere la domanda sul Portale CT 3.0.
- Gestire l’istruttoria: conservare gli originali, rispondere alle eventuali richieste di integrazione e verificare la Scheda-Contratto prima del perfezionamento.
La prenotazione non è la via ordinaria della persona fisica o del condominio: il portale GSE la riserva alle pubbliche amministrazioni e agli enti del Terzo settore nei casi previsti. Per i privati la pianificazione deve essere particolarmente accurata, perché la domanda viene presentata dopo la conclusione dell’intervento.
Documenti: costruire il fascicolo durante i lavori
La documentazione cambia per tecnologia e potenza, ma un fascicolo ordinato comprende normalmente:
- titolo di disponibilità dell’immobile ed eventuale autorizzazione del proprietario;
- dati catastali e identificazione dell’edificio o unità;
- prova dell’esistenza e della funzionalità dell’impianto preesistente;
- relazione tecnica o progetto, schemi e dimensionamento quando richiesti;
- schede tecniche, certificazioni e dichiarazioni del produttore della nuova apparecchiatura;
- fotografie ante operam, durante la rimozione e post operam secondo le regole della categoria;
- fatture dettagliate e documenti di pagamento coerenti con intestatario, causale e spese dichiarate;
- dichiarazione di conformità, libretto d’impianto, rapporti e registrazione nel catasto regionale, ove applicabili;
- documentazione sullo smaltimento del vecchio generatore e ulteriori modelli GSE richiesti;
- diagnosi energetica o APE soltanto nei casi in cui il decreto e le Regole Applicative li rendono necessari.
Un preventivo con la sola voce “impianto completo” è debole sia tecnicamente sia documentalmente. Le lavorazioni devono essere riconoscibili e riconducibili alle spese ammissibili; ciò che resta fuori dal perimetro dell’incentivo va separato.
Diagnosi energetica e APE non sono sempre richiesti nello stesso modo. Sono obbligatori per isolamento e trasformazione nZEB; per infissi, schermature e interventi termici lo diventano, secondo le Regole Applicative, quando l’intervento riguarda l’intero edificio e l’impianto preesistente ha potenza almeno pari a 200 kW. Quando questi documenti sono obbligatori per un soggetto privato, il decreto prevede l’incentivazione delle relative spese al 50% nei limiti applicabili.
Gli originali del fascicolo vanno conservati per l’intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all’ultima rata o all’ultimo anno di erogazione, perché il GSE può svolgere controlli documentali e sopralluoghi.
Cumulo con altri incentivi e caso Abruzzo
Per persone fisiche e condomìni vale la regola generale secondo cui il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle medesime spese, salvo le eccezioni espressamente previste. Il GSE ammette invece, alle condizioni delle discipline coinvolte, il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia. Ogni contributo o finanziamento pubblico pertinente deve essere dichiarato nel Portale CT 3.0.
Un contributo regionale non diventa automaticamente cumulabile solo perché proviene da una Regione: occorre leggere insieme il decreto nazionale, le Regole Applicative e il bando locale, verificare le stesse spese, l’eventuale limite complessivo e il trattamento di IVA e altri costi.
Tre casi applicativi
Casa unifamiliare: caldaia sostituita da pompa di calore
La tipologia III.A può essere valutata, ma prima occorre verificare impianto sostituito, fabbisogno, clima, temperatura richiesta da radiatori o pannelli, curva di resa, potenza elettrica e produzione di acqua calda. Il solo COP di targa non dimostra né il dimensionamento né l’incentivo. Per approfondire la lettura delle prestazioni si può consultare anche la guida ArkiStudio su COP, SCOP, EER, SEER, SPF, ηs e GUE.
Condominio: sostituzione del generatore centralizzato
Oltre alla tecnologia occorrono verifica delle potenze, distribuzione, contabilizzazione, regolazione, spazi comuni, rumore, delibera condominiale e chiara individuazione del Soggetto Responsabile. Fatture e pagamenti devono seguire la struttura della pratica; l’eventuale ripartizione fra condòmini non sostituisce il fascicolo GSE.
Negozio: involucro, pompa di calore e fotovoltaico
Essendo un edificio del terziario, il privato può valutare Titolo II e Titolo III. Fotovoltaico e accumulo richiedono l’abbinamento ammesso con la pompa di calore elettrica e il rispetto del dimensionamento per autoconsumo. Vanno coordinati APE o diagnosi quando richiesti, carichi, involucro, impianti, autorizzazioni e calcolo economico.
Errori che possono compromettere la domanda
- confondere il “fino al 65%” con un rimborso certo del 65% della fattura;
- ordinare un apparecchio senza verificare requisiti, catalogo e documentazione del modello;
- proporre cappotto, infissi o fotovoltaico su un’abitazione come interventi autonomi del Conto Termico;
- non dimostrare l’impianto preesistente o non realizzare una sostituzione effettiva;
- dimensionare la pompa di calore soltanto sulla potenza della vecchia caldaia;
- usare fatture generiche, pagamenti incoerenti o intestazioni differenti dal soggetto della pratica;
- arrivare alla scadenza dei 90 giorni con documenti ancora da ricostruire;
- sommare incentivi sulle stesse spese senza una verifica formale della cumulabilità.
Domande frequenti
Il Conto Termico 3.0 incentiva il cappotto di una casa privata?
Non come intervento del Titolo II su un normale edificio residenziale privato. Il Titolo II è accessibile ai soggetti privati su edifici del terziario. Restano da valutare le specifiche configurazioni e gli altri strumenti eventualmente vigenti.
Il fotovoltaico di un’abitazione è incentivato?
Non va presentato come intervento autonomo residenziale del Conto Termico 3.0. L’intervento II.H è del Titolo II, è collegato alla sostituzione con pompa di calore elettrica ed è ammesso ai privati nell’ambito terziario.
Un prodotto presente nel catalogo GSE garantisce l’incentivo?
No. Il catalogo può semplificare la qualificazione dell’apparecchio, ma devono essere corretti anche soggetto, edificio, impianto sostituito, installazione, spese, pagamenti e domanda.
È necessario presentare la domanda prima dei lavori?
Per la persona fisica e il condominio l’accesso è normalmente diretto dopo la conclusione, entro il termine indicato dal GSE. L’obbligo della richiesta preliminare prima dell’avvio riguarda invece le imprese e gli ETS economici.
La guida sostituisce il calcolo dell’incentivo?
No. L’importo va simulato sul caso concreto con dati tecnici, spese ammissibili, massimali e regole vigenti alla data della domanda.